Art. 3 
 
                       Funzioni della Regione 
 
    1. La Regione esercita le funzioni di programmazione,  indirizzo,
coordinamento e  controllo  attribuite  dalla  presente  legge  e  in
particolare: 
      a) verifica la coerenza del piano d'ambito di cui  all'art.  13
rispetto alle previsioni del piano  regionale  per  la  gestione  dei
rifiuti, di seguito denominato piano regionale, di  cui  all'art.  11
con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 
        1)  raggiungimento  degli  obiettivi  di  contenimento  della
produzione  dei  rifiuti,  di  sviluppo  dei  servizi   di   raccolta
differenziata a carattere domiciliare e di recupero dei rifiuti; 
        2) dotazione dell'offerta  impiantistica  ovvero  della  rete
delle  strutture  a  supporto  della  raccolta  differenziata,  degli
impianti dedicati al trattamento della frazione organica e del  verde
da raccolta  differenziata,  degli  impianti  di  pretrattamento  del
rifiuto  residuo,  degli  impianti  di  smaltimento  finale  e  degli
impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti; 
        3) promozione dello sviluppo, in conformita' con la normativa
statale,  di  sistemi  di  tariffazione  che  possono  consentire  la
modulazione degli oneri a carico degli utenti anche in funzione della
quantita' e della qualita' dei rifiuti prodotti; 
        4) previsioni in merito  alla  distribuzione  dei  costi  dei
servizi; 
        5) tariffazione per i servizi di smaltimento; 
      b)  promuove  il  coordinamento  tra  gli  ambiti  territoriali
integrati  di  cui  all'art.  8   di   seguito   denominati   ATI   e
l'integrazione delle politiche di gestione dei rifiuti; 
      c) favorisce l'aggregazione, anche progressiva, della  gestione
degli impianti di smaltimento  finale  presenti  nella  regione,  per
disegnare  un  sistema  impiantistico  omogeneo  ed  improntato  alla
valorizzazione energetica dei rifiuti e allo smaltimento in discarica
dei soli flussi residui; 
      d) stabilisce indirizzi e  criteri  generali  per  il  rilascio
delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 210 del  decreto
legislativo n. 152/2006, ivi comprese  le  modalita'  di  prestazione
delle garanzie finanziarie e relativi importi; 
      e) stabilisce indirizzi e criteri generali per la comunicazione
di inizio attivita' di cui agli articoli 214, 215 e 216  del  decreto
legislativo n. 152/2006, ivi comprese  le  modalita'  di  prestazione
delle garanzie finanziarie e relativi importi. 
    2. La Regione esercita, altresi', le seguenti funzioni: 
      a) concede contributi e irroga sanzioni agli  ATI  in  funzione
dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai  comuni  sulla
base delle previsioni di cui all'art. 21; 
      b) sostiene gli  interventi  di  riorganizzazione  dei  servizi
orientati  alla  progressiva  estensione  delle  forme  di   raccolta
differenziata domiciliare; 
      c)  provvede  alla  comunicazione  e  diffusione,  a   soggetti
pubblici e privati, dei dati trasmessi dall'agenzia regionale per  la
protezione ambientale di seguito denominata ARPA; 
      d) certifica la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati
prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti  da  ciascun
ATI e da ciascun comune; 
      e)   rilascia   le   autorizzazioni   alla   realizzazione    e
all'esercizio di impianti di ricerca  e  di  sperimentazione  di  cui
all'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006; 
      f) indice la conferenza di servizi di cui all'art.  242,  comma
13 del decreto legislativo  n.  152/2006  e  adotta  i  provvedimenti
conseguenti i quali prevedono i termini per  la  realizzazione  degli
interventi, per la procedura e  per  la  presentazione  di  eventuali
integrazioni dei progetti. 
    3. La Regione provvede, inoltre, in ordine: 
      a) alla verifica di coerenza  della  localizzazione  dei  nuovi
impianti previsti dagli ATI; 
      b) alla valutazione dell'efficacia delle  azioni  previste  dal
piano regionale e all'analisi degli  eventuali  scostamenti  rispetto
agli  obiettivi  fissati  dalla  pianificazione  regionale  e   dalle
pianificazioni di ambito ai fini del conseguimento degli obiettivi di
recupero, autosufficienza del sistema di  trattamento  e  smaltimento
sia a livello regionale che a livello dei singoli ATI; 
      c)  alla  adozione  di  interventi  correttivi  ed  integrativi
necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi  previsti  dal
piano regionale di cui all'art. 11; 
      d) alla analisi delle  complessive  capacita'  del  sistema  di
trattamento e smaltimento e valutazione della eventuale necessita' di
potenziamento degli  impianti  tenuto  anche  conto  delle  capacita'
residue delle discariche. 
    4. La Regione definisce, di concerto con le province,  i  criteri
per la localizzazione e l'individuazione  delle  aree  non  idonee  e
delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione  degli  impianti
di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale
inserimento degli stessi sul territorio e  prevenire  e  contenere  i
potenziali impatti derivanti. 
    5. La Regione esercita, inoltre, le funzioni ad  essa  attribuite
dall'art. 196 del decreto legislativo n. 152/2006.