Art. 3 Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare: a) verifica la coerenza del piano d'ambito di cui all'art. 13 rispetto alle previsioni del piano regionale per la gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, di cui all'art. 11 con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 1) raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata a carattere domiciliare e di recupero dei rifiuti; 2) dotazione dell'offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata, degli impianti dedicati al trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata, degli impianti di pretrattamento del rifiuto residuo, degli impianti di smaltimento finale e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti; 3) promozione dello sviluppo, in conformita' con la normativa statale, di sistemi di tariffazione che possono consentire la modulazione degli oneri a carico degli utenti anche in funzione della quantita' e della qualita' dei rifiuti prodotti; 4) previsioni in merito alla distribuzione dei costi dei servizi; 5) tariffazione per i servizi di smaltimento; b) promuove il coordinamento tra gli ambiti territoriali integrati di cui all'art. 8 di seguito denominati ATI e l'integrazione delle politiche di gestione dei rifiuti; c) favorisce l'aggregazione, anche progressiva, della gestione degli impianti di smaltimento finale presenti nella regione, per disegnare un sistema impiantistico omogeneo ed improntato alla valorizzazione energetica dei rifiuti e allo smaltimento in discarica dei soli flussi residui; d) stabilisce indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi comprese le modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi; e) stabilisce indirizzi e criteri generali per la comunicazione di inizio attivita' di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi comprese le modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi. 2. La Regione esercita, altresi', le seguenti funzioni: a) concede contributi e irroga sanzioni agli ATI in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni sulla base delle previsioni di cui all'art. 21; b) sostiene gli interventi di riorganizzazione dei servizi orientati alla progressiva estensione delle forme di raccolta differenziata domiciliare; c) provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dall'agenzia regionale per la protezione ambientale di seguito denominata ARPA; d) certifica la quantita' dei rifiuti urbani e assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascun ATI e da ciascun comune; e) rilascia le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006; f) indice la conferenza di servizi di cui all'art. 242, comma 13 del decreto legislativo n. 152/2006 e adotta i provvedimenti conseguenti i quali prevedono i termini per la realizzazione degli interventi, per la procedura e per la presentazione di eventuali integrazioni dei progetti. 3. La Regione provvede, inoltre, in ordine: a) alla verifica di coerenza della localizzazione dei nuovi impianti previsti dagli ATI; b) alla valutazione dell'efficacia delle azioni previste dal piano regionale e all'analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e dalle pianificazioni di ambito ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero, autosufficienza del sistema di trattamento e smaltimento sia a livello regionale che a livello dei singoli ATI; c) alla adozione di interventi correttivi ed integrativi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale di cui all'art. 11; d) alla analisi delle complessive capacita' del sistema di trattamento e smaltimento e valutazione della eventuale necessita' di potenziamento degli impianti tenuto anche conto delle capacita' residue delle discariche. 4. La Regione definisce, di concerto con le province, i criteri per la localizzazione e l'individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale inserimento degli stessi sul territorio e prevenire e contenere i potenziali impatti derivanti. 5. La Regione esercita, inoltre, le funzioni ad essa attribuite dall'art. 196 del decreto legislativo n. 152/2006.