Art. 30 
 
              Vigilanza, controllo e potere sostitutivo 
 
    1. La Regione esercita le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo,
nonche' il potere sostitutivo nei casi di accertata inadempienza  per
la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti
dalle disposizioni regionali, ai sensi  della  normativa  vigente  in
materia.