Art. 31 Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica 1. La Regione, ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006, predispone l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica che contiene: a) l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale, con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonche' degli interventi realizzati nei siti medesimi; b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 1.