Art. 31 
 
         Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica 
 
    1. La Regione, ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo  n.
152/2006, predispone l'anagrafe dei siti oggetto di  procedimento  di
bonifica che contiene: 
      a) l'elenco dei siti sottoposti  a  intervento  di  bonifica  e
ripristino ambientale, con misure di sicurezza, di messa in sicurezza
permanente  e  ripristino  ambientale,   nonche'   degli   interventi
realizzati nei siti medesimi; 
      b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; 
      c) gli enti pubblici di cui la Regione  intende  avvalersi,  in
caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini  dell'esecuzione
d'ufficio,  fermo  restando  l'affidamento  delle  opere   necessarie
mediante gara pubblica  ovvero  il  ricorso  alle  procedure  di  cui
all'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006. 
    2.  La  Giunta  regionale  provvede  all'aggiornamento  periodico
dell'anagrafe di cui al comma 1.