Art. 32 Piano regionale di bonifica delle aree inquinate 1. Il piano di bonifica, formulato sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe di cui all'art. 31, contiene: a) lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica; b) l'aggiornamento della lista dei siti da sottoporre a bonifica di proprieta' pubblica o di interesse pubblico a seguito di inadempienza del soggetto obbligato, di seguito denominata lista A1; c) l'aggiornamento della lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non e' ancora stato dimostrato l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), stabilite dall'allegato 5 Parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, di seguito denominata Lista A2; d) il programma di monitoraggio delle aree vaste potenzialmente interessate da criticita' ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla qualita' ambientale, di seguito denominata lista A4; e) la lista dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale individuati ai sensi dell'art. 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006 di seguito denominata lista A5; f) i criteri per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica stesso.