Art. 32 
 
          Piano regionale di bonifica delle aree inquinate 
 
    1. Il piano di bonifica, formulato sulla base dei dati  contenuti
nell'anagrafe di cui all'art. 31, contiene: 
      a) lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica; 
      b)  l'aggiornamento  della  lista  dei  siti  da  sottoporre  a
bonifica di proprieta' pubblica o di interesse pubblico a seguito  di
inadempienza del soggetto obbligato, di seguito denominata lista A1; 
      c) l'aggiornamento della lista dei siti per i quali  esiste  un
pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non e'  ancora  stato
dimostrato l'eventuale superamento  delle  concentrazioni  soglia  di
contaminazione (CSC), stabilite dall'allegato 5 Parte  IV,  titolo  V
del decreto legislativo n. 152/2006, di seguito denominata Lista A2; 
      d) il programma di monitoraggio delle aree vaste potenzialmente
interessate da criticita' ambientali  che  necessitano  di  ulteriori
informazioni  e/o  approfondimenti  sulla  qualita'  ambientale,   di
seguito denominata lista A4; 
      e) la lista dei siti di preminente interesse  pubblico  per  la
riconversione industriale individuati ai sensi dell'art. 252-bis  del
decreto legislativo n. 152/2006 di seguito denominata lista A5; 
      f) i criteri per l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
piano di bonifica stesso.