Art. 33 Inserimento ed aggiornamento della lista A1 1. L'inserimento di un sito nella lista A1 comporta: a) l'imposizione di un vincolo che subordina la variazione di destinazione d'uso all'esito dell'analisi di rischio, applicata ai sensi dell'art. 242, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006, o all'avvenuta bonifica in funzione delle matrici ambientali interessate; b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o bonifica; c) l'attivazione dei poteri del comune o della Regione, in base alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo l'ordine di priorita' stabilito nel piano di bonifica e in relazione alle disponibilita' finanziarie; d) la facolta' di utilizzo futuro dell'area esclusivamente in conformita' a quanto previsto nell'atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato dalla provincia competente per territorio. 2. La Giunta regionale puo' aggiornare la lista A1 tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati. 3. La Giunta regionale procede all'aggiornamento di cui al comma 2 sulla base dei seguenti criteri: a) individuazione di nuovi siti, tra quelli inseriti nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, di competenza pubblica; b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti gia' compresi nella lista Al, tali da determinare una diversa priorita' di intervento; c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia territorialmente competente, con conseguente cancellazione del sito dalla lista A1.