Art. 33 
 
             Inserimento ed aggiornamento della lista A1 
 
    1. L'inserimento di un sito nella lista A1 comporta: 
      a) l'imposizione di un vincolo che subordina la  variazione  di
destinazione d'uso all'esito dell'analisi di  rischio,  applicata  ai
sensi dell'art. 242, comma 4 del decreto legislativo n.  152/2006,  o
all'avvenuta  bonifica   in   funzione   delle   matrici   ambientali
interessate; 
      b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o
bonifica; 
      c) l'attivazione dei poteri del comune o della Regione, in base
alle rispettive competenze, ai fini  degli  interventi  di  bonifica,
secondo l'ordine di priorita' stabilito nel piano di  bonifica  e  in
relazione alle disponibilita' finanziarie; 
      d) la facolta' di utilizzo futuro dell'area  esclusivamente  in
conformita' a quanto previsto nell'atto di certificazione di corretta
esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato  dalla  provincia
competente per territorio. 
    2. La Giunta regionale puo' aggiornare la lista A1 tenendo  conto
dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei
siti interessati. 
    3. La Giunta regionale procede all'aggiornamento di cui al  comma
2 sulla base dei seguenti criteri: 
      a)  individuazione  di  nuovi   siti,   tra   quelli   inseriti
nell'anagrafe dei  siti  oggetto  di  procedimento  di  bonifica,  di
competenza pubblica; 
      b) acquisizione di nuovi elementi  conoscitivi  sui  siti  gia'
compresi nella lista Al, tali da determinare una diversa priorita' di
intervento; 
      c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia
territorialmente competente, con conseguente cancellazione  del  sito
dalla lista A1.