Art. 34 
 
             Inserimento e cancellazione dalla lista A2 
 
    1. L'inserimento di un sito nella lista A2 comporta: 
      a) l'obbligo da parte del comune territorialmente competente ad
invitare il responsabile dell'inquinamento e/o i proprietari del sito
ad attivare, entro trenta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla
base delle indicazioni  fornite  dall'ARPA,  volti  a  verificare  il
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione,  stabilite
dall'allegato 5, parte  IV,  titolo  V  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
      b) l'esecuzione d'ufficio, da parte del comune territorialmente
competente, avvalendosi dell'ARPA, degli accertamenti preliminari, di
cui alla lettera a), qualora  il  soggetto  obbligato  non  provveda,
entro il termine di cui alla lettera a),  o  si  tratti  di  siti  di
competenza pubblica. 
    2. L'ARPA trasmette al comune territorialmente competente e  alla
Regione la documentazione attestante l'assenza di contaminazione. 
    3.  Il  mancato  superamento  delle  concentrazioni   soglia   di
contaminazione di cui al  comma 1  comporta  la  cancellazione  dalla
lista A2.