Art. 34 Inserimento e cancellazione dalla lista A2 1. L'inserimento di un sito nella lista A2 comporta: a) l'obbligo da parte del comune territorialmente competente ad invitare il responsabile dell'inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro trenta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla base delle indicazioni fornite dall'ARPA, volti a verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, stabilite dall'allegato 5, parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006; b) l'esecuzione d'ufficio, da parte del comune territorialmente competente, avvalendosi dell'ARPA, degli accertamenti preliminari, di cui alla lettera a), qualora il soggetto obbligato non provveda, entro il termine di cui alla lettera a), o si tratti di siti di competenza pubblica. 2. L'ARPA trasmette al comune territorialmente competente e alla Regione la documentazione attestante l'assenza di contaminazione. 3. Il mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al comma 1 comporta la cancellazione dalla lista A2.