Art. 35 
 
                     Aree con impianti dismessi 
 
    1. I titolari  delle  attivita'  identificabili  tra  quelle  del
censimento di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1989  (criteri  e
linee guida per l'elaborazione e la  predisposizione,  con  modalita'
uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei  piani
di bonifica, nonche' definizione  delle  modalita'  per  l'erogazione
delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
di conversione  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,  come
modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,  di  conversione  del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397), almeno trenta  giorni  prima
della prevista  dismissione  o  cessazione  di  attivita',  ne  danno
comunicazione al  comune  territorialmente  competente,  indicando  i
sistemi previsti per la disattivazione dei relativi  impianti,  dello
stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonche' per l'alienazione  o
smaltimento degli stessi. 
    2.   Il   comune,   avvalendosi   dell'ARPA,   puo'   prescrivere
l'effettuazione di verifiche atte  ad  accertare  la  sussistenza  di
residuali rischi o fattori di nocivita' o di contaminazioni,  nonche'
la necessita' di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica. 
    3. Per le aree con impianti dismessi ai sensi  del  comma  1,  il
comune competente, acquisito il parere dell'ARPA, puo' subordinare il
riutilizzo dell'area alle verifiche atte ad accertare il  superamento
dei valori di concentrazione limite accettabili per l'uso previsto.