Art. 36 Occupazione temporanea 1. Al fine di procedere all'installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all'art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006 presentano domanda al comune competente per territorio che autorizza l'accesso ai fondi e l'occupazione temporanea di questi, ai sensi della normativa vigente.