Art. 36 
 
                       Occupazione temporanea 
 
    1. Al  fine  di  procedere  all'installazione  di  centraline  di
monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di
campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui  all'art.  244  del
decreto  legislativo  n.  152/2006  presentano  domanda   al   comune
competente  per  territorio  che  autorizza  l'accesso  ai  fondi   e
l'occupazione temporanea di questi, ai sensi della normativa vigente.