Art. 37 Ripristino ambientale 1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si privilegia, ove possibile, l'impiego di materiali organici di adeguata qualita', provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani di cui all'art. 199, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 152/2006.