Art. 37 
 
                        Ripristino ambientale 
 
    1. Gli interventi di  bonifica  e  ripristino  ambientale  devono
essere  adeguati  alla  destinazione  d'uso  e  alle  caratteristiche
morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel  rispetto
delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti. 
    2. Per la realizzazione degli interventi di cui  al  comma  1  si
privilegia,  ove  possibile,  l'impiego  di  materiali  organici   di
adeguata qualita', provenienti da attivita' di  recupero  di  rifiuti
urbani  di  cui  all'art.  199,  comma  5,  lettera  c)  del  decreto
legislativo n. 152/2006.