Art. 38 
 
                        Abbandono di rifiuti 
 
    1.  L'ordinanza  sindacale  di  cui  all'art.  192  del   decreto
legislativo  n.  152/2006  finalizzata  alla  rimozione  dei  rifiuti
abbandonati, prevede la  classificazione  e  la  quantificazione  dei
rifiuti  abbandonati   o   depositati   in   modo   incontrollato   e
l'indicazione  della  localizzazione   del   sito.   L'ordinanza   e'
comunicata all'ARPA. 
    2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti di cui al
comma 1, l'ARPA comunica  al  comune  competente  per  territorio  la
eventuale necessita' di svolgere  gli  accertamenti  preliminari  per
definire la  condizione  di  inquinamento  delle  matrici  ambientali
coinvolte. 
    3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti,  sia  rilevato
il superamento delle concentrazioni soglia  di  contaminazione  nelle
matrici ambientali, si attivano le procedure previste  dall'art.  244
del decreto legislativo n. 152/2006.