Art. 38 Abbandono di rifiuti 1. L'ordinanza sindacale di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, prevede la classificazione e la quantificazione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato e l'indicazione della localizzazione del sito. L'ordinanza e' comunicata all'ARPA. 2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti di cui al comma 1, l'ARPA comunica al comune competente per territorio la eventuale necessita' di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte. 3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle matrici ambientali, si attivano le procedure previste dall'art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006.