Art. 39 Fondo regionale per l'ambiente 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' istituito nel bilancio regionale il fondo denominato «Fondo per l'ambiente», alimentato da somme derivanti da: a) fondi nazionali e comunitari; b) risorse del bilancio regionale destinate ad interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; c) quota del tributo speciale di cui all'art. 14, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), come sostituito dalla presente legge; d) addizionale di cui all'art. 205, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo e' disposto annualmente dalla giunta regionale con un apposito piano, nel rispetto delle destinazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali di finanziamento, che prevede l'assegnazione di risorse per: a) contributi agli ATI e ai comuni per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale e dai Piani d'ambito di cui agli articoli 11 e 13; b) contributi ai comuni per la riorganizzazione dei servizi finalizzata alla progressiva estensione della raccolta differenziata domiciliare di cui all'art. 21 e per l'applicazione delle agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui all'art. 42; c) contributi agli ATI e ai comuni per l'attuazione degli accordi per la gestione dei flussi di cui all'art. 15, comma 3 e la realizzazione di iniziative in favore dei territori interessati dalla presenza di discariche; d) contributi ai comuni per l'applicazione delle agevolazioni sociali di cui all'art. 43; e) attuazione dei programmi di' contenimento della produzione dei rifiuti di cui all'art. 19, comma 2 e degli accordi di cui all'art. 23; f) iniziative di comunicazione, informazione, educazione ambientale e formazione di cui agli articoli 25 e 26; g) attuazione degli accordi, delle attivita' di volontariato, di studi e ricerche di cui all'art. 28; h) attivita' di supporto alla programmazione regionale e alla valutazione degli effetti del piano regionale di cui all'art. 11; i) contributi ai comuni per la realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, e di azioni per il recupero ambientale delle aree degradate. 3. La Giunta regionale stabilisce, entro il 31 marzo di ogni anno: a) la ripartizione dei fondi disponibili per i contributi di cui al comma 2; b) le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti interessati; c) la documentazione da allegare, i criteri e le priorita' per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie nonche' i casi e le modalita' di revoca dei contributi.