Art. 39 
 
                   Fondo regionale per l'ambiente 
 
    1. Per le finalita' di cui alla presente legge e'  istituito  nel
bilancio  regionale  il  fondo  denominato  «Fondo  per  l'ambiente»,
alimentato da somme derivanti da: 
      a) fondi nazionali e comunitari; 
      b) risorse del bilancio regionale destinate  ad  interventi  in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; 
      c) quota del tributo speciale di cui all'art. 14, comma 3 della
legge regionale 21  ottobre  1997,  n.  30  (disciplina  del  tributo
speciale per il deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi),  come
sostituito dalla presente legge; 
      d) addizionale  di  cui  all'art.  205,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 152/2006. 
    2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo e' disposto
annualmente  dalla  giunta  regionale  con  un  apposito  piano,  nel
rispetto delle destinazioni stabilite dalle  disposizioni  statali  e
regionali di finanziamento, che  prevede  l'assegnazione  di  risorse
per: 
      a) contributi agli ATI e ai  comuni  per  la  realizzazione  di
interventi previsti dal piano regionale e dai Piani d'ambito  di  cui
agli articoli 11 e 13; 
      b) contributi ai comuni per  la  riorganizzazione  dei  servizi
finalizzata alla progressiva estensione della raccolta  differenziata
domiciliare  di  cui  all'art.  21   e   per   l'applicazione   delle
agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui all'art. 42; 
      c) contributi agli ATI  e  ai  comuni  per  l'attuazione  degli
accordi per la gestione dei flussi di cui all'art. 15, comma 3  e  la
realizzazione di iniziative in favore dei territori interessati dalla
presenza di discariche; 
      d) contributi ai comuni per l'applicazione  delle  agevolazioni
sociali di cui all'art. 43; 
      e) attuazione dei programmi di' contenimento  della  produzione
dei rifiuti di cui all'art. 19,  comma  2  e  degli  accordi  di  cui
all'art. 23; 
      f)  iniziative  di  comunicazione,   informazione,   educazione
ambientale e formazione di cui agli articoli 25 e 26; 
      g) attuazione degli accordi, delle attivita'  di  volontariato,
di studi e ricerche di cui all'art. 28; 
      h) attivita' di supporto alla programmazione regionale  e  alla
valutazione degli effetti del piano regionale di cui all'art. 11; 
      i) contributi ai comuni per la realizzazione di  iniziative  di
bonifica dei  suoli  inquinati,  ivi  comprese  le  aree  industriali
dismesse,  e  di  azioni  per  il  recupero  ambientale  delle   aree
degradate. 
    3. La Giunta regionale stabilisce, entro  il  31  marzo  di  ogni
anno: 
      a) la ripartizione dei fondi disponibili per  i  contributi  di
cui al comma 2; 
      b) le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande di
accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti interessati; 
      c) la documentazione da allegare, i criteri e le priorita'  per
la valutazione delle domande e per la formulazione delle  graduatorie
nonche' i casi e le modalita' di revoca dei contributi.