Art. 4 Funzioni delle province 1. Le province esercitano le funzioni di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Le province esercitano, altresi', le funzioni amministrative di cui all'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 e recepiscono nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 3, comma 4 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 17, comma 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica).