Art. 4 
 
                       Funzioni delle province 
 
    1. Le province esercitano le funzioni di cui agli articoli 215  e
216 del decreto legislativo n. 152/2006. 
    2. Le province esercitano, altresi', le  funzioni  amministrative
di cui all'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 e recepiscono
nel piano territoriale di coordinamento provinciale  (PTCP)  le  aree
non idonee e le aree potenzialmente idonee alla localizzazione  degli
impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art.
3, comma 4 e nel rispetto di quanto previsto  all'art.  17,  comma  4
della legge regionale 10 aprile 1995, n.  28  (Norme  in  materia  di
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica).