Art. 40 
 
          Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti 
 
    1. L'ATI approva la tariffa  di  conferimento  dei  rifiuti  agli
impianti  di  trattamento  e  smaltimento   che   costituisce   parte
integrante del  provvedimento  di  approvazione  del  progetto  degli
impianti stessi. 
    2. La tariffa di cui al comma 1 e' calcolata  sulla  base  di  un
piano economico-finanziario composto da: 
      a) il costo industriale, predisposto in relazione a: 
        1)  costi  relativi  alle  spese  di  investimento   per   la
costruzione dell'impianto, ivi compresi gli  oneri  finanziari  ed  i
costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale; 
        2) spese per la gestione operativa; 
        3) spese generali e tecniche ed utile d'impresa; 
        4) spese per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le
discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per  la
gestione del periodo successivo alla chiusura; 
        5)  ricavi  dalla  vendita   di   materiali   riciclabili   e
dell'energia; 
      b) gli oneri fiscali nella  misura  determinata  dalle  vigenti
leggi; 
      c) le indennita' di disagio di cui all'art. 41; 
      d) il contributo in favore dell'ARPA di cui all'art.  9,  comma
2. 
    3. La tariffa di conferimento puo' essere  adeguata  dall'ATI  su
richiesta del titolare  dell'impianto,  quando  ricorrano  comprovate
ragioni di necessita' quali: 
      a) variazioni riscontrate a consuntivo o  previste  per  l'anno
successivo nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi  ISTAT,
ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto; 
      b) nuove  prescrizioni  imposte  da  normative  o  disposizioni
vigenti; 
      c) nuove perizie di variante. 
    4. Le somme spettanti all'ARPA ai sensi dell'art. 9, comma 2 sono
versate dai titolari degli impianti di smaltimento all'ARPA,  con  le
modalita' stabilite dalla Giunta regionale.