Art. 40 Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti 1. L'ATI approva la tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento che costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti stessi. 2. La tariffa di cui al comma 1 e' calcolata sulla base di un piano economico-finanziario composto da: a) il costo industriale, predisposto in relazione a: 1) costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell'impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale; 2) spese per la gestione operativa; 3) spese generali e tecniche ed utile d'impresa; 4) spese per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la gestione del periodo successivo alla chiusura; 5) ricavi dalla vendita di materiali riciclabili e dell'energia; b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi; c) le indennita' di disagio di cui all'art. 41; d) il contributo in favore dell'ARPA di cui all'art. 9, comma 2. 3. La tariffa di conferimento puo' essere adeguata dall'ATI su richiesta del titolare dell'impianto, quando ricorrano comprovate ragioni di necessita' quali: a) variazioni riscontrate a consuntivo o previste per l'anno successivo nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT, ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto; b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti; c) nuove perizie di variante. 4. Le somme spettanti all'ARPA ai sensi dell'art. 9, comma 2 sono versate dai titolari degli impianti di smaltimento all'ARPA, con le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.