Art. 41 
 
                  Indennita' di disagio ambientale 
 
    1. La tariffa di conferimento agli impianti  di  rifiuti  di  cui
all'art. 40 comprende l'indennita' di disagio ambientale destinata ai
comuni sede di impianto o  a  quelli  che  comunque  risentono  delle
ricadute   ambientali   conseguenti   all'attivita'    dell'impianto.
L'indennita' e' determinata in relazione alla  quantita'  di  rifiuti
conferita a ciascun impianto,  nel  rispetto  degli  importi  unitari
minimi e massimi stabiliti dal piano regionale. La  Giunta  regionale
puo' aggiornare tali importi unitari ogni tre anni. 
    2. Il piano d'ambito definisce l'entita'  dell'indennita'  dovuta
al comune sede di impianto per la gestione dei rifiuti e la quota  da
ripartire fra i  comuni  confinanti  effettivamente  interessati  dal
disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto  della
tipologia degli impianti, delle caratteristiche sociali,  economiche,
ambientali dei territori interessati, della quantita'  e  natura  dei
rifiuti gestiti. 
    3. L'indennita' di disagio ambientale e'  utilizzata  dai  comuni
per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti  interessati  dalla
presenza degli impianti e per  finalita'  inerenti  il  miglioramento
ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree.