Art. 41 Indennita' di disagio ambientale 1. La tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti di cui all'art. 40 comprende l'indennita' di disagio ambientale destinata ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'attivita' dell'impianto. L'indennita' e' determinata in relazione alla quantita' di rifiuti conferita a ciascun impianto, nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi stabiliti dal piano regionale. La Giunta regionale puo' aggiornare tali importi unitari ogni tre anni. 2. Il piano d'ambito definisce l'entita' dell'indennita' dovuta al comune sede di impianto per la gestione dei rifiuti e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli impianti, delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati, della quantita' e natura dei rifiuti gestiti. 3. L'indennita' di disagio ambientale e' utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalita' inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree.