Art. 42 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 1. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152/2006, costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine gli ATI adottano il regolamento per la definizione delle tariffe a carico degli utenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente. 2. La tariffa e' applicata in forma differenziata, prevedendo misure di incentivazione e premialita' in relazione alla minor produzione, alla separazione alla fonte ed alle quantita' di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata. 3. Per le utenze domestiche possono essere previste agevolazioni tariffarie a favore degli utenti che hanno contribuito: a) alla riduzione della produzione di rifiuti tramite il compostaggio domestico della frazione organica dei propri rifiuti; b) all'incremento delle quote di raccolta differenziata tramite conferimento al servizio di raccolta domiciliare e/o ai centri di raccolta delle frazioni di rifiuti differenziati previste. 4. Le agevolazioni di cui al comma 3 possono essere concesse anche in relazione ad usi stagionali o non continuativi a particolari fasce di utenza o territoriali. 5. Per le utenze non domestiche possono essere previste riduzioni tariffarie a favore degli utenti che hanno dimostrato di avere: a) attivato o modificato processi produttivi finalizzati a ridurre la produzione di rifiuti assimilati; b) avviato a recupero presso terzi la quantita' di rifiuti differenziati, in particolare della frazione organica umida per la produzione di compost di qualita'; c) aderito a intese o progetti finalizzati a contente la produzione o la pericolosita' dei rifiuti. 6. Sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. 7. La Regione, per le agevolazioni di cui al presente art., concede contributi in favore dei comuni nei limiti delle risorse disponibili.