Art. 42 
 
             Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
 
    1. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui  all'art.
238 del decreto legislativo n. 152/2006, costituisce il corrispettivo
per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero  e  smaltimento
dei rifiuti urbani. A tal fine gli ATI adottano il regolamento per la
definizione delle tariffe  a  carico  degli  utenti  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente. 
    2. La tariffa e' applicata  in  forma  differenziata,  prevedendo
misure di  incentivazione  e  premialita'  in  relazione  alla  minor
produzione, alla separazione alla fonte ed alle quantita' di  rifiuti
urbani conferiti in maniera differenziata. 
    3. Per le utenze domestiche possono essere previste  agevolazioni
tariffarie a favore degli utenti che hanno contribuito: 
      a) alla  riduzione  della  produzione  di  rifiuti  tramite  il
compostaggio domestico della frazione organica dei propri rifiuti; 
      b) all'incremento delle quote di raccolta differenziata tramite
conferimento al servizio di raccolta domiciliare  e/o  ai  centri  di
raccolta delle frazioni di rifiuti differenziati previste. 
    4. Le agevolazioni di cui al  comma  3  possono  essere  concesse
anche in relazione ad usi stagionali o non continuativi a particolari
fasce di utenza o territoriali. 
    5. Per le utenze non domestiche possono essere previste riduzioni
tariffarie a favore degli utenti che hanno dimostrato di avere: 
      a) attivato o  modificato  processi  produttivi  finalizzati  a
ridurre la produzione di rifiuti assimilati; 
      b) avviato a recupero presso  terzi  la  quantita'  di  rifiuti
differenziati, in particolare della frazione organica  umida  per  la
produzione di compost di qualita'; 
      c) aderito a  intese  o  progetti  finalizzati  a  contente  la
produzione o la pericolosita' dei rifiuti. 
    6. Sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1  e  fino
al compimento degli adempimenti  per  l'applicazione  della  tariffa,
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. 
    7. La Regione, per le  agevolazioni  di  cui  al  presente  art.,
concede contributi in favore dei  comuni  nei  limiti  delle  risorse
disponibili.