Art. 43 Agevolazioni sociali 1. Ferme restando le agevolazioni di cui all'art. 42, comma 3, possono essere previste agevolazioni tariffarie in favore di titolari di utenze domestiche che versino in condizioni di disagio sociale ed economico. L'agevolazione e' concessa sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) nei limiti fissati dal regolamento di cui all'art. 42, comma 1. 2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 e' effettuata dal gestore del servizio sulla base delle autocertificazioni presentate dal titolare dell'utenza. Il gestore trasmette la relativa documentazione al comune per i controlli di competenza. 3. Le agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio comunale. Il corrispondente gettito tariffario e' versato dal comune al gestore con modalita' e tempi concordati. 4. La Regione, per le agevolazioni sociali di cui al presente art., concede contributi in favore dei comuni nei limiti delle risorse disponibili.