Art. 43 
 
                        Agevolazioni sociali 
 
    1. Ferme restando le agevolazioni di cui all'art.  42,  comma  3,
possono essere previste agevolazioni tariffarie in favore di titolari
di utenze domestiche che versino in condizioni di disagio sociale  ed
economico. L'agevolazione e' concessa sulla base  dell'indicatore  di
situazione  economica  equivalente  (ISEE)  nei  limiti  fissati  dal
regolamento di cui all'art. 42, comma 1. 
    2. La concessione  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata   dal   gestore   del   servizio    sulla    base    delle
autocertificazioni presentate dal titolare  dell'utenza.  Il  gestore
trasmette la relativa documentazione al comune  per  i  controlli  di
competenza. 
    3.  Le  agevolazioni  sono  finanziate  a  carico  del   bilancio
comunale. Il corrispondente gettito tariffario e' versato dal  comune
al gestore con modalita' e tempi concordati. 
    4. La Regione, per le agevolazioni sociali  di  cui  al  presente
art., concede contributi  in  favore  dei  comuni  nei  limiti  delle
risorse disponibili.