Art. 44 Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai materiali vegetali e ai sedimenti derivanti da attivita' connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccita', al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.