Art. 44 
 
          Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche 
 
    1. Le disposizioni della  presente  legge  non  si  applicano  ai
materiali vegetali e ai sedimenti  derivanti  da  attivita'  connesse
alla gestione dei corpi  idrici  superficiali,  alla  prevenzione  di
inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o  siccita',
al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i  materiali
non risultino contaminati in misura  superiore  ai  limiti  stabiliti
dalle norme vigenti.