Art. 45 
 
 Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse 
 
    1. Il recupero ambientale delle cave dismesse  individuate  dalla
Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o-bis del  regolamento
regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalita' di attuazione della legge
regionale  3  gennaio  2000,  n.  2  -  Norme   per   la   disciplina
dell'attivita' di cava e per il riuso  di  materiali  provenienti  da
demolizioni),   costituisce   interesse   pubblico   ai   fini    del
miglioramento   della   percezione   paesaggistica    degli    ambiti
interessati. 
    2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge, i soggetti proprietari delle aree di cava dismesse di  cui  al
comma 1, di loro iniziativa, ovvero a seguito di richiesta del comune
interessato,  presentano  un  progetto  di  recupero  ambientale  che
preveda il riutilizzo di terre e rocce da scavo di cui  all'art.  186
del decreto legislativo n. 152/2006. 
    3. I comuni approvano il progetto di cui al comma  2  sulla  base
della  vigente  normativa  urbanistica  dandone  comunicazione   alla
Regione  ed  alla  provincia  competente.  Il  progetto  equivale   a
dichiarazione di pubblica utilita', di  urgenza  ed  indifferibilita'
dei lavori. 
    4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che  i  proprietari
si siano attivati, il comune, valutata la  possibilita'  di  utilizzo
delle aree di cava e individuate le priorita',  previa  deliberazione
del  consiglio  comunale,  predispone   il   progetto   di   recupero
ambientale, contestualmente all'acquisizione delle aree  interessate,
sulla base di un accordo con il soggetto proprietario o, in mancanza,
tramite avvio delle procedure di esproprio. Il recupero ambientale e'
gestito direttamente dal comune ovvero e' affidato in concessione. 
    5.  I  progetti  di  cui  al  presente  art.  sono  sottoposti  a
valutazione di impatto ambientale  qualora  ricadano  all'interno  di
aree naturali protette, ovvero all'interno di siti natura 2000. 
    6. Le funzioni di vigilanza relative agli interventi  di  cui  al
presente  art.  sono  esercitate  dalla  provincia   competente   per
territorio.