Art. 45 Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse 1. Il recupero ambientale delle cave dismesse individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o-bis del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalita' di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attivita' di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), costituisce interesse pubblico ai fini del miglioramento della percezione paesaggistica degli ambiti interessati. 2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti proprietari delle aree di cava dismesse di cui al comma 1, di loro iniziativa, ovvero a seguito di richiesta del comune interessato, presentano un progetto di recupero ambientale che preveda il riutilizzo di terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006. 3. I comuni approvano il progetto di cui al comma 2 sulla base della vigente normativa urbanistica dandone comunicazione alla Regione ed alla provincia competente. Il progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che i proprietari si siano attivati, il comune, valutata la possibilita' di utilizzo delle aree di cava e individuate le priorita', previa deliberazione del consiglio comunale, predispone il progetto di recupero ambientale, contestualmente all'acquisizione delle aree interessate, sulla base di un accordo con il soggetto proprietario o, in mancanza, tramite avvio delle procedure di esproprio. Il recupero ambientale e' gestito direttamente dal comune ovvero e' affidato in concessione. 5. I progetti di cui al presente art. sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale qualora ricadano all'interno di aree naturali protette, ovvero all'interno di siti natura 2000. 6. Le funzioni di vigilanza relative agli interventi di cui al presente art. sono esercitate dalla provincia competente per territorio.