Art. 46 
 
                           Impianti mobili 
 
    1. I progetti mobili per il recupero di  rifiuti  non  pericolosi
mediante le operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte
IV del decreto legislativo n. 152/2006, sono esclusi  dalla  verifica
di assoggettabilita' di cui all'art. 20 del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e all'art. 5 della legge regionale  9  aprile  1998,  n.  11
(norme in materia di impatto ambientale)  anche  se  rientranti,  con
riferimento alle capacita' complessivamente trattate, alla  tipologia
di cui al punto 7, lettera zb) dell'allegato IV  alla  parte  II  del
decreto legislativo n. 152/2006, qualora trattino  quantitativi  medi
giornalieri complessivamente inferiori a  duecento  tonnellate  e  il
tempo di permanenza degli impianti mobili sul sito predeterminato per
lo svolgimento della  campagna  di  attivita'  non  sia  superiore  a
sessanta giorni.