Art. 46 Impianti mobili 1. I progetti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, sono esclusi dalla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e all'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 (norme in materia di impatto ambientale) anche se rientranti, con riferimento alle capacita' complessivamente trattate, alla tipologia di cui al punto 7, lettera zb) dell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri complessivamente inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli impianti mobili sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attivita' non sia superiore a sessanta giorni.