Art. 47 Norma finanziaria 1. Per il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa complessiva di € 3.650.000,00, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2009, ripartita nel modo seguente: a) per gli interventi di cui agli articoli 15 comma 3, 21, 25, 26, 28, 39 comma 2 lettere c) e h), e 42 e' autorizzata la spesa di € 2.200.000,00 con imputazione alla unita' previsionale di base 05.1.010 denominata «Attivita' ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» (cap. 5113 n.i. e cap. 5114 n.i.); b) per gli interventi di cui all'art. 43 e' autorizzata la spesa di € 900.000,00 con imputazione alla unita' previsionale di base 05.1.010 denominata «Attivita' ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» (cap. 5115 n.i.); c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 23 e' autorizzata la spesa di € 200.000,00 con imputazione alla unita' previsionale di base 05.1.010 denominata «Attivita' ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» (cap. 5112); d) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 13 e' autorizzata la spesa di € 300.000,00 con imputazione alla unita' previsionale di base 05.2.008 denominata «Attivita' ed interventi in materia di smaltimento rifiuti» (cap. 8880); e) per gli interventi di cui all'art. 39, comma 2, lettera i) e' autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione alla unita' previsionale di base 05.2.018 denominata «Interventi di bonifica e ripristino ambientale» (cap. 9141). 2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel modo seguente: a) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, lettera a) si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 05.1.007 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (cap. 5010); b) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, lettera b) si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2009 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3; c) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) si fa fronte con utilizzazione delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 05.1.010 denominata «Attivita' ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» relative alla quota dell'imposta regionale sui rifiuti solidi di cui all'art. 14, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, come sostituito dalla presente legge (cap. 5112). 3. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge concorrono le risorse di cui alle sanzioni previste all'art. 21, comma 3 allocate nella unita' previsionale di base 05.1.010 denominata «Attivita' ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» (cap. 5116 n.i.). L'iscrizione degli stanziamenti in bilancio e' subordinata all'applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione e' subordinata all'accertamento della corrispondente entrata con imputazione alla unita' previsionale di base 3.02.002 denominata «Altri recuperi» (cap. 2436 n.i.). 4. Per gli anni 2010 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.