Art. 47 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Per il finanziamento degli interventi previsti nella  presente
legge  e'  autorizzata  per  l'anno  2009  la  spesa  complessiva  di
€ 3.650.000,00,  a  valere  sugli  stanziamenti   del   bilancio   di
previsione 2009, ripartita nel modo seguente: 
      a) per gli interventi di cui agli articoli 15 comma 3, 21,  25,
26, 28, 39 comma 2 lettere c) e h), e 42 e' autorizzata la  spesa  di
€ 2.200.000,00 con  imputazione  alla  unita'  previsionale  di  base
05.1.010  denominata  «Attivita'  ed   interventi   in   materia   di
smaltimento dei rifiuti» (cap. 5113 n.i. e cap. 5114 n.i.); 
      b) per gli interventi di cui  all'art.  43  e'  autorizzata  la
spesa di € 900.000,00 con imputazione  alla  unita'  previsionale  di
base 05.1.010 denominata  «Attivita'  ed  interventi  in  materia  di
smaltimento dei rifiuti» (cap. 5115 n.i.); 
      c) per  gli  interventi  di  cui  agli  articoli  19  e  23  e'
autorizzata la spesa di  € 200.000,00  con  imputazione  alla  unita'
previsionale di base 05.1.010 denominata «Attivita' ed interventi  in
materia di smaltimento dei rifiuti» (cap. 5112); 
      d) per  gli  interventi  di  cui  agli  articoli  11  e  13  e'
autorizzata la spesa di  € 300.000,00  con  imputazione  alla  unita'
previsionale di base 05.2.008 denominata «Attivita' ed interventi  in
materia di smaltimento rifiuti» (cap. 8880); 
      e) per gli interventi di cui all'art. 39, comma 2,  lettera  i)
e' autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione alla unita'
previsionale di base 05.2.018 denominata «Interventi  di  bonifica  e
ripristino ambientale» (cap. 9141). 
    2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui  al  comma 1  si
provvede nel modo seguente: 
      a) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, lettera a) si
fa  fronte  con  riduzione  di  pari  importo  delle   disponibilita'
dell'unita' previsionale di  base  05.1.007  denominata  «Progetti  e
ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile»
(cap. 5010); 
      b) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, lettera b) si
fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento  esistente
nella unita' previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione
2009 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza
del punto 1, lettera A), della tabella A)  della  legge  regionale  5
marzo 2009, n. 3; 
      c) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1,  lettere  c),
d)  ed  e)  si  fa  fronte  con  utilizzazione  delle  disponibilita'
dell'unita' previsionale di base 05.1.010  denominata  «Attivita'  ed
interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» relative alla quota
dell'imposta regionale sui rifiuti solidi di cui all'art. 14, comma 3
della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, come  sostituito  dalla
presente legge (cap. 5112). 
    3. Al finanziamento  degli  interventi  previsti  dalla  presente
legge concorrono le risorse di cui alle  sanzioni  previste  all'art.
21, comma 3 allocate  nella  unita'  previsionale  di  base  05.1.010
denominata «Attivita' ed interventi in  materia  di  smaltimento  dei
rifiuti»  (cap.  5116  n.i.).  L'iscrizione  degli  stanziamenti   in
bilancio e' subordinata all'applicazione delle  sanzioni  e  la  loro
utilizzazione e' subordinata  all'accertamento  della  corrispondente
entrata con imputazione alla unita'  previsionale  di  base  3.02.002
denominata «Altri recuperi» (cap. 2436 n.i.). 
    4. Per gli anni  2010  e  successivi  l'entita'  della  spesa  e'
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai  sensi
dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente  legge  regionale  di
contabilita'. 
    5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale  di
contabilita', e' autorizzata ad apportare le  conseguenti  variazioni
di cui ai precedenti commi, sia  in  termini  di  competenza  che  di
cassa.