Art. 48 Norme finali e transitorie 1. L'ATI, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, ove gia' non istituito, il comitato consultivo degli utenti di cui all'art. 8. 2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la redazione dei piani d'ambito di cui all'art. 13. 3. Il piano d'ambito e' adottato o adeguato entro centoventi giorni dalla adozione delle linee guida di cui al comma 2. 4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 195, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152/2006 adotta lo schema-tipo di contratto di servizio di cui all'art. 18. 5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta: a) gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e); b) le modalita' di trasmissione, elaborazione e divulgazione dei dati di cui all'art. 10, comma 6; c) le modalita' per l'utilizzo dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti di cui all'art. 19, comma 5; d) il programma di azioni di cui all'art. 19, comma 2 ed il programma pluriennale delle attivita' di cui all'art. 25, comma 1. e) il regolamento di cui all'art. 21, comma 6. 6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 266, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge detta i criteri, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, per la gestione delle terre e rocce da scavo, prevedendo la semplificazione amministrativa per i materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni.