Art. 48 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
    1. L'ATI, entro centottanta giorni dall'entrata in  vigore  della
presente legge, istituisce,  ove  gia'  non  istituito,  il  comitato
consultivo degli utenti di cui all'art. 8. 
    2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, emana linee guida per la redazione dei piani d'ambito
di cui all'art. 13. 
    3. Il piano d'ambito e'  adottato  o  adeguato  entro  centoventi
giorni dalla adozione delle linee guida di cui al comma 2. 
    4. La Giunta regionale, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente  legge,  in  conformita'  ai  criteri  ed  agli
indirizzi di cui all'art. 195, comma 1, lettere l), m), n) ed o)  del
decreto legislativo n. 152/2006 adotta lo schema-tipo di contratto di
servizio di cui all'art. 18. 
    5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata  in
vigore della presente legge, adotta: 
      a) gli atti di indirizzo e coordinamento  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettere d) ed e); 
      b) le modalita' di trasmissione,  elaborazione  e  divulgazione
dei dati di cui all'art. 10, comma 6; 
      c) le modalita' per  l'utilizzo  dei  materiali  derivanti  dal
recupero dei rifiuti di cui all'art. 19, comma 5; 
      d) il programma di azioni di cui all'art. 19,  comma  2  ed  il
programma pluriennale delle attivita' di cui all'art. 25, comma 1. 
      e) il regolamento di cui all'art. 21, comma 6. 
    6. In attesa dell'emanazione del decreto  di  cui  all'art.  266,
comma 7 del decreto legislativo  n.  152/2006,  la  Giunta  regionale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge detta i criteri, nel rispetto delle  disposizioni  comunitarie,
per  la  gestione  delle  terre  e  rocce  da  scavo,  prevedendo  la
semplificazione  amministrativa  per  i  materiali   provenienti   da
cantieri di piccole dimensioni.