Art. 49 
 
                         Clausola valutativa 
 
    1. Il consiglio regionale, nell'ambito  della  valutazione  delle
politiche pubbliche regionali ai sensi dell'art.  61  dello  statuto,
verifica  l'attuazione   della   presente   legge   con   particolare
riferimento  al  contenimento  della  crescita  della  produzione  di
rifiuti, all'incremento della raccolta differenziata, al  recupero  e
valorizzazione di  materia  ed  energia  contenuta  nei  rifiuti,  al
soddisfacimento del fabbisogno di trattamento  e  smaltimento  finale
delle frazioni di rifiuti non recuperabili. 
    2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore  della
presente legge  e  successivamente  con  cadenza  annuale  la  giunta
regionale  presenta  al  consiglio  regionale   una   relazione   che
documenti: 
      a) con quali modalita' organizzative, procedurali e  con  quali
tempi sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge
in capo ai soggetti attuatori; 
      b) con quali strumenti messi in campo dagli ATI  si  e'  inciso
sul contenimento e riduzione della produzione dei rifiuti all'interno
di ciascun comune appartenente all'ambito; 
      c) quali metodi sono stati utilizzati e che livelli di raccolta
differenziata sono stati raggiunti in ciascun comune all'interno  del
proprio ambito territoriale e conseguentemente nell'ambito stesso; 
      d) l'entita' dei contributi erogati agli ATI  e  ai  comuni  ai
sensi dell'art. 21, comma 1 e le modalita' di utilizzo degli stessi; 
      e) le criticita' emerse nella messa in  opera  degli  strumenti
attivati e gli eventuali aggiornamenti al piano regionale da adottare
in risposta a tali criticita'; 
      f)  la  conoscenza  dei  dati  rappresentativi  degli   effetti
ambientali risultanti dal programma di monitoraggio. 
    3. Alla scadenza del terzo  anno  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge e successivamente ogni tre anni, la  giunta  regionale
presenta al  consiglio  regionale  una  relazione  che  documenti  le
ricadute degli interventi attuati sul sistema di  gestione  integrata
dei  rifiuti  e  bonifica  delle  aree  inquinate   con   particolare
riferimento ai seguenti aspetti: 
      a)  in  che  modo  i  contributi  concessi  ai  comuni  per  la
realizzazione di iniziative di bonifica  dei  suoli  inquinati  hanno
ripristinato l'ambiente; 
      b) quali effetti il passaggio dalla tassa  per  lo  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani  (TARSU)  alla  tariffa  igiene  ambientale
(TIA) determina  sull'utente  in  termini  di  equita'  dei  costi  e
qualita' del servizio e rogato; 
      c) in che modo i programmi di attivita' previsti dalla  Regione
nell'ambito della comunicazione ed informazione hanno  rilanciato  il
processo  di  presa  di  coscienza  da  parte  dei  cittadini   della
necessita' di una gestione sostenibile dei rifiuti. 
    4. Le relazioni della giunta  regionale  saranno  rese  pubbliche
unitamente ai documenti approvati dagli organismi consiliari  che  ne
concludono l'esame. I contenuti dei predetti atti saranno  presentati
a  cura  della  commissione  consiliare   permanente,   in   apposita
conferenza annuale con tutti i soggetti operanti nel settore.