Art. 49 Clausola valutativa 1. Il consiglio regionale, nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche regionali ai sensi dell'art. 61 dello statuto, verifica l'attuazione della presente legge con particolare riferimento al contenimento della crescita della produzione di rifiuti, all'incremento della raccolta differenziata, al recupero e valorizzazione di materia ed energia contenuta nei rifiuti, al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento finale delle frazioni di rifiuti non recuperabili. 2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione che documenti: a) con quali modalita' organizzative, procedurali e con quali tempi sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge in capo ai soggetti attuatori; b) con quali strumenti messi in campo dagli ATI si e' inciso sul contenimento e riduzione della produzione dei rifiuti all'interno di ciascun comune appartenente all'ambito; c) quali metodi sono stati utilizzati e che livelli di raccolta differenziata sono stati raggiunti in ciascun comune all'interno del proprio ambito territoriale e conseguentemente nell'ambito stesso; d) l'entita' dei contributi erogati agli ATI e ai comuni ai sensi dell'art. 21, comma 1 e le modalita' di utilizzo degli stessi; e) le criticita' emerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al piano regionale da adottare in risposta a tali criticita'; f) la conoscenza dei dati rappresentativi degli effetti ambientali risultanti dal programma di monitoraggio. 3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) in che modo i contributi concessi ai comuni per la realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati hanno ripristinato l'ambiente; b) quali effetti il passaggio dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa igiene ambientale (TIA) determina sull'utente in termini di equita' dei costi e qualita' del servizio e rogato; c) in che modo i programmi di attivita' previsti dalla Regione nell'ambito della comunicazione ed informazione hanno rilanciato il processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessita' di una gestione sostenibile dei rifiuti. 4. Le relazioni della giunta regionale saranno rese pubbliche unitamente ai documenti approvati dagli organismi consiliari che ne concludono l'esame. I contenuti dei predetti atti saranno presentati a cura della commissione consiliare permanente, in apposita conferenza annuale con tutti i soggetti operanti nel settore.