Art. 5 
 
                   Funzioni delegate alle province 
 
    1. Sono delegate  alle  province  le  funzioni  per  il  rilascio
dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del decreto legislativo
n. 152/2006, secondo le  modalita'  e  le  procedure  previste  dallo
stesso articolo e nel rispetto di specifiche disposizioni relative  a
particolari tipologie di rifiuti. 
    2. L'autorizzazione unica di cui  al  comma  1  costituisce,  ove
occorra,  variante  allo  strumento   urbanistico   e   comporta   la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed  indifferibilita'  dei
lavori, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del  decreto  legislativo  n.
152/2006. Si applicano le disposizioni di cui all'art.  18,  comma  5
della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme  in  materia  di
governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). 
    3.   Sono   altresi'   delegate   alle   province   le   funzioni
amministrative per il rinnovo delle autorizzazioni  alle  imprese  in
possesso di certificazione ambientale di cui all'art. 209 del decreto
legislativo n. 152/2006 nonche' il rilascio delle  autorizzazioni  in
ipotesi particolari di cui all'art. 210 del  decreto  legislativo  n.
152/2006.