Art. 5 Funzioni delegate alle province 1. Sono delegate alle province le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le modalita' e le procedure previste dallo stesso articolo e nel rispetto di specifiche disposizioni relative a particolari tipologie di rifiuti. 2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). 3. Sono altresi' delegate alle province le funzioni amministrative per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale di cui all'art. 209 del decreto legislativo n. 152/2006 nonche' il rilascio delle autorizzazioni in ipotesi particolari di cui all'art. 210 del decreto legislativo n. 152/2006.