Art. 51 
 
                 Autorizzazione integrata ambientale 
 
    1. Alle province compete il rilascio, il rinnovo  ed  il  riesame
dell'autorizzazione  integrata  ambientale  degli  impianti  di   cui
all'allegato I del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59
(attuazione  integrale  della  direttiva   96/61/CE   relativa   alla
prevenzione  e  riduzione  integrate  dell'inquinamento),  ai   sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 59/2005. 
    2. La provincia si avvale dell'ARPA  ai  fini  dello  svolgimento
delle attivita' istruttorie per il  rilascio  dell'autorizzazione  di
cui al comma 1 e per le relative attivita' di monitoraggio. 
    3. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono  alla
giunta regionale apposita relazione attestante l'attivita' svolta  in
materia di autorizzazioni integrate ambientali. 
    4. La Giunta regionale individua linee guida per il fini rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. 
    5. La Giunta regionale  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge trasferisce alla del provincia competente
per territorio le autorizzazioni di cui al comma  1  gia'  rilasciate
alla data di entrata in vigore della presente legge e le istanze  per
le  quali  non  e'  stato  comunicato  l'avvio  del  procedimento.  I
procedimenti amministrativi avviati restano in capo alla Regione sino
alla loro conclusione.