Art. 51 Autorizzazione integrata ambientale 1. Alle province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 59/2005. 2. La provincia si avvale dell'ARPA ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per le relative attivita' di monitoraggio. 3. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla giunta regionale apposita relazione attestante l'attivita' svolta in materia di autorizzazioni integrate ambientali. 4. La Giunta regionale individua linee guida per il fini rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. 5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasferisce alla del provincia competente per territorio le autorizzazioni di cui al comma 1 gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge e le istanze per le quali non e' stato comunicato l'avvio del procedimento. I procedimenti amministrativi avviati restano in capo alla Regione sino alla loro conclusione.