Art. 52 
 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1997 
 
    1. L'art.  6  della  legge  regionale  21  ottobre  1997,  n.  30
(Disciplina del tributo speciale per il  deposito  in  discarica  dei
rifiuti solidi) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Imposta e determinazione del tributo). - 1. A  decorrere
dal 1° gennaio 2010 l'ammontare dell'imposta e' determinato: 
    a) €/Kg  0,001033  per  rifiuti  inerti  del  settore  minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i  rifiuti
inerti provenienti da scavi  elencati  nell'Allegato  2  del  decreto
ministeriale 18 luglio 1996 (Ammontare dell'imposta unitaria  dovuta,
per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo  e
metallurgico smaltiti in discarica); 
    b) €/Kg  0,001033  per  rifiuti  inerti  del  settore  minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i  rifiuti
inerti provenienti da scavi  elencati  nell'allegato  3  del  decreto
ministeriale 18 luglio 1996; 
    c) €/Kg  0,001033  per  rifiuti  inerti  del  settore  minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i  rifiuti
inerti provenienti da scavi  elencati  nell'allegato  4  del  decreto
ministeriale 18 luglio 1996; 
    d) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali non pericolosi; 
    e) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali pericolosi; 
    f) €/Kg 0,025823 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati
agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale; 
    g) €/Kg 0,005165 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di
trattamento di rifiuti urbani; 
    h) €/Kg 0,001033 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di
trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi; 
    i) €/Kg 0,005165 per fanghi palabili di rifiuti urbani  conferiti
in discariche controllate per rifiuti non pericolosi; 
    j)  €/Kg  0,001033  per  fanghi  palabili  di  rifiuti   speciali
conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi; 
    k)  €/Kg  0,001033  per  fanghi  palabili  di  rifiuti   speciali
conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi; 
    l) €/Kg 0,005165 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati
agli  urbani  avviati  ad  incenerimento  tal  quali  senza  recupero
energetico; 
    m) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali  avviati  ad  incenerimento
tal quali senza recupero energetico. 
    2. Il tributo e' determinato secondo  il  disposto  dell'art.  3,
commi 29 e 40 della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica). 
    3. Ai fini  dell'applicazione  del  tributo,  lo  stoccaggio  dei
rifiuti in discariche esercitate, ai sensi della  vigente  normativa,
in  forza  di  ordinanze  contingibili  ed  urgenti,  equivale   allo
stoccaggio dei rifiuti conferiti in discarica autorizzata. 
    4. Le variazioni dell'imposta di cui al  comma 1  sono  stabilite
con legge finanziaria regionale.».