Art. 52 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1997 1. L'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Imposta e determinazione del tributo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'ammontare dell'imposta e' determinato: a) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell'Allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Ammontare dell'imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica); b) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell'allegato 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1996; c) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell'allegato 4 del decreto ministeriale 18 luglio 1996; d) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali non pericolosi; e) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali pericolosi; f) €/Kg 0,025823 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale; g) €/Kg 0,005165 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani; h) €/Kg 0,001033 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi; i) €/Kg 0,005165 per fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi; j) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi; k) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi; l) €/Kg 0,005165 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico; m) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico. 2. Il tributo e' determinato secondo il disposto dell'art. 3, commi 29 e 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 3. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discariche esercitate, ai sensi della vigente normativa, in forza di ordinanze contingibili ed urgenti, equivale allo stoccaggio dei rifiuti conferiti in discarica autorizzata. 4. Le variazioni dell'imposta di cui al comma 1 sono stabilite con legge finanziaria regionale.».