Art. 53 
 
     Modificazioni dell'art. 14 della legge regionale n. 30/1997 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale  n.  30/1997  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Le risorse pari al venti  per  cento  del  gettito  derivante
dall'applicazione del tributo, al netto della  quota  spettante  alle
province ai sensi del  precedente  comma  2,  sono  allocate  per  le
finalita' di cui all'art. 3, comma 27 della legge n. 549/1995,  nelle
unita' previsionale di base  del  bilancio  regionale  di  previsione
aventi le medesime finalita'. La ripartizione delle  risorse  tra  le
unita' previsionali di base individuate  garantisce  la  destinazione
del gettito derivante dalla tassazione  dei  fanghi  di  risulta,  ad
investimenti di tipo  ambientale  riferibili  al  settore  produttivo
soggetto al tributo». 
    2. All'art. 14, comma 5  della  legge  regionale  n.  30/1997  la
lettera b) e' soppressa. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
      Perugia, 13 maggio 2009 
 
                             LORENZETTI