Art. 53 Modificazioni dell'art. 14 della legge regionale n. 30/1997 1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/1997 e' sostituito dal seguente: «3. Le risorse pari al venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province ai sensi del precedente comma 2, sono allocate per le finalita' di cui all'art. 3, comma 27 della legge n. 549/1995, nelle unita' previsionale di base del bilancio regionale di previsione aventi le medesime finalita'. La ripartizione delle risorse tra le unita' previsionali di base individuate garantisce la destinazione del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, ad investimenti di tipo ambientale riferibili al settore produttivo soggetto al tributo». 2. All'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 30/1997 la lettera b) e' soppressa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 13 maggio 2009 LORENZETTI