Art. 6 Forme di collaborazione 1. Le province nell'esercizio delle funzioni di cui agli aritcoli 4 e 5 si avvalgono dell'ARPA. 2. Le province forniscono all'ARPA, con periodicita' semestrale, tutte le informazioni necessarie ad aggiornare lo stato di fatto del sistema impiantistico, in particolare della capacita' residua delle discariche, nonche' tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e del sistema informativo di cui all'art. 9, comma 1, lettera d). 3. le province trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in merito alle attivita' svolte nell'anno precedente.