Art. 6 
 
                       Forme di collaborazione 
 
    1. Le province nell'esercizio delle funzioni di cui agli aritcoli
4 e  5 si avvalgono dell'ARPA. 
    2. Le province forniscono all'ARPA, con periodicita'  semestrale,
tutte le informazioni necessarie ad aggiornare lo stato di fatto  del
sistema impiantistico, in particolare della capacita'  residua  delle
discariche,   nonche'   tutte   le   informazioni   necessarie    per
l'aggiornamento del catasto dei  rifiuti  di  cui  all'art.  189  del
decreto legislativo n. 152/2006 e  del  sistema  informativo  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera d). 
    3. le province trasmettono alla Regione, entro  il  31  marzo  di
ogni anno, una relazione in merito alle  attivita'  svolte  nell'anno
precedente.