Art. 7 
 
                         Funzioni dei comuni 
 
    1. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative: 
      a) controllo del corretto conferimento da parte  dei  cittadini
dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di  raccolta  nell'ambito
del proprio territorio; 
      b) promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e
privati al fine di garantire una maggiore  efficacia  alle  azioni  e
agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia  delle
aree e degli spazi urbani; 
      c) approvazione della realizzazione dei centri  di  raccolta  o
loro adeguamento alle norme vigenti;  rilascio,  rinnovo  e  modifica
dell'autorizzazione  alla  gestione  degli  stessi.  Tali  centri  di
raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 208  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
    2. Nella redazione  del  piano  regolatore,  parte  operativa,  i
comuni individuano le aree di servizio per la raccolta  differenziata
dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  inerti,   dimensionandole   in
proporzione alla quantita' dei rifiuti prodotti. 
    3. I comuni  adeguano  i  propri  regolamenti  edilizi  a  quanto
previsto nella progettazione degli interventi edilizi con riferimento
all'individuazione degli spazi da destinare al conferimento da  parte
degli utenti dei rifiuti differenziati. 
    4. I comuni esercitano, altresi', le funzioni ad essi  attribuite
dagli articoli 198 e 255 del decreto legislativo n. 152/2006.