Art. 7 Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) controllo del corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio; b) promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e privati al fine di garantire una maggiore efficacia alle azioni e agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree e degli spazi urbani; c) approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o loro adeguamento alle norme vigenti; rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione degli stessi. Tali centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Nella redazione del piano regolatore, parte operativa, i comuni individuano le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti inerti, dimensionandole in proporzione alla quantita' dei rifiuti prodotti. 3. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi a quanto previsto nella progettazione degli interventi edilizi con riferimento all'individuazione degli spazi da destinare al conferimento da parte degli utenti dei rifiuti differenziati. 4. I comuni esercitano, altresi', le funzioni ad essi attribuite dagli articoli 198 e 255 del decreto legislativo n. 152/2006.