Art. 8 
 
             Funzioni dell'ambito territoriale integrato 
 
    1. Gli ATI istituiti ai sensi  della  legge  regionale  9  luglio
2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale  -
Unione  europea  e   relazioni   internazionali   -   Innovazione   e
semplificazione) esercitano le funzioni di  cui  al  capo  III  della
parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. In particolare  ciascun
ATI esercita le seguenti funzioni: 
      a) organizza il servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani e definisce gli obiettivi da perseguire; 
      b) elabora,  approva  e  aggiorna  il  piano  d'ambito  di  cui
all'art. 13; 
      c) effettua il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del
piano  d'ambito  con  particolare  riferimento   all'evoluzione   dei
fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria; 
      d) assegna i contributi e irroga le sanzioni di cui all'art. 21
ai comuni in funzione del conseguimento  dei  risultati  di  raccolta
differenziata; 
      e) determina la tariffa di ATI,  ai  sensi  dell'art.  238  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
      f) definisce le procedure di  affidamento  delle  attivita'  di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui agli  articoli  16  e
17. 
    2. L'ATI promuove accordi di programma con  soggetti  pubblici  e
privati di riconosciuta competenza in materia di rifiuti, al fine  di
perseguire il miglioramento  qualitativo  del  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti e il controllo della gestione. 
    3. L'ATI, sulla base dei  criteri  e  delle  modalita'  stabilite
dalla giunta regionale, fornisce all'ARPA,  con  periodicita'  almeno
trimestrale, i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed
assimilati, nonche' tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti,
con espresso riferimento ai dati sulla produzione per ciascun  comune
della  quantita'  di  rifiuti  raccolta  in  forma  differenziata   e
indifferenziata, per consentirne la validazione  e  l'elaborazione  a
cura dell'osservatorio  regionale  di  cui  all'art.  10  di  seguito
denominato osservatorio. 
    4. L'ATI trasmette alla Giunta regionale, entro il  31  marzo  di
ogni  anno,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  piano
d'ambito. 
    5. Al fine di uniformare i regolamenti comunali l'ATI  adotta  un
regolamento tipo per tutti i comuni del proprio  ambito  in  coerenza
con le previsioni del piano d'ambito. 
    6. L'ATI istituisce  il  comitato  consultivo  degli  utenti  del
servizio di gestione integrata dei rifiuti.