Art. 9 Funzioni dell'agenzia regionale per la protezione ambientale 1. L'ARPA provvede: a) alla gestione della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006; b) alla gestione del programma di monitoraggio il del piano regionale attraverso la raccolta dei dati trasmessi, entro il 31 gennaio di ogni anno, dai comuni, dalle province, dagli ATI e dai gestori degli impianti e di tutte le informazioni utili al popolamento del sistemi di monitoraggio; c) alla trasmissione alla giunta regionale di un ti rapporto semestrale sulla gestione dei rifiuti urbani; d) alla realizzazione e gestione, secondo criteri degli finiti dalla giunta regionale, di un sistema informativo di tutti i dati inerenti i rifiuti e le aree da bonificare. Il sistema deve contenere almeno le seguenti banche dati: 1) modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) al fine di fornire un quadro conoscitivo della produzione e della gestione dei rifiuti speciali, nonche' della loro movimentazione da e verso il territorio regionale; 2) anagrafe delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del decreto legislativo n. 152/2006; 3) anagrafe delle comunicazioni relative agli impianti di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006; 4) anagrafe delle iscrizioni relative ai trasportatori e gestori degli impianti di cui all'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006; 5) archivio delle apparecchiature contenenti policlorobifenile (PCB) e delle altre particolari categorie di rifiuti di cui all'art. 227 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Per l'esercizio delle funzioni e le spese per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge e' riconosciuto all'ARPA un contributo pari a € 0,001 per ciascun chilogrammo di rifiuto urbano e assimilato destinato allo smaltimento.