Art. 10 
                 Finanziamento dell'Office regional 
    1. Le entrate dell'Office regional sono costituite: 
      a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese  di
funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali; 
      b) da redditi e proventi patrimoniali; 
      c) da eventuali finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti
locali; 
      d) da eventuali assegnazioni finanziarie da parte della Regione
per l'attuazione di specifiche iniziative promozionali  su  richiesta
della Regione medesima; 
      e) dai corrispettivi percepiti da soggetti pubblici  e  privati
per le gestioni e lo svolgimento delle attivita'  economiche  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera g). 
    2. L'assegnazione del fondo annuale di cui al  comma  1,  lettera
a), e' disposta con deliberazione della  Giunta  regionale,  entro  i
limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio della Regione e sulla
base del  bilancio  preventivo  e  del  piano  operativo  annuale  di
riferimento, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge finanziaria relativa all'esercizio  di  competenza.  Alla
liquidazione delle risorse in dotazione al fondo si  procede  in  due
soluzioni, una a titolo di acconto e l'altra a  saldo,  in  relazione
alle esigenze di cassa dei due enti e alla progressiva attuazione del
piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4.