Art. 10 Finanziamento dell'Office regional 1. Le entrate dell'Office regional sono costituite: a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali; b) da redditi e proventi patrimoniali; c) da eventuali finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali; d) da eventuali assegnazioni finanziarie da parte della Regione per l'attuazione di specifiche iniziative promozionali su richiesta della Regione medesima; e) dai corrispettivi percepiti da soggetti pubblici e privati per le gestioni e lo svolgimento delle attivita' economiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g). 2. L'assegnazione del fondo annuale di cui al comma 1, lettera a), e' disposta con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio della Regione e sulla base del bilancio preventivo e del piano operativo annuale di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza. Alla liquidazione delle risorse in dotazione al fondo si procede in due soluzioni, una a titolo di acconto e l'altra a saldo, in relazione alle esigenze di cassa dei due enti e alla progressiva attuazione del piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4.