Art. 13 Disposizione di coordinamento 1. Ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali alle Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) deve intendersi effettuato, a far data dal 1° gennaio 2010, all'Office regional. 2. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2001, le parole «di cui all'art. 12» sono soppresse a far data dal 1° gennaio 2010.