Art. 13 
                    Disposizione di coordinamento 
    1. Ogni riferimento  contenuto  nelle  leggi  o  nei  regolamenti
regionali alle Aziende di informazione  ed  accoglienza  turistica  -
Syndicats d'initiatives (AIAT) deve intendersi effettuato, a far data
dal 1° gennaio 2010, all'Office regional. 
    2. Al comma 5 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  6/2001,  le
parole «di cui all'art. 12» sono soppresse a far data dal 1°  gennaio
2010.