Art. 14 
                      Disposizioni transitorie 
    1. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  la  Giunta  regionale  avvia  le  procedure  per  la
costituzione  degli  organi  dell'Office   regional,   al   fine   di
assicurarne l'operativita' a far data dal 1° luglio 2009. Gli  organi
delle AIAT restano prorogati fino  al  31  dicembre  2009,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2008,  n.  24
(Proroga degli organi delle aziende  di  informazione  e  accoglienza
turistica, istituite con legge regionale 15 marzo 2001, n. 6). 
    2. In sede di prima applicazione, in attuazione  delle  direttive
di cui all'art. 2, comma 3, da adottare entro  il  15  ottobre  2009,
l'Office regional predispone, d'intesa con l'assessorato competente e
con i presidenti delle  AIAT,  il  piano  operativo  annuale  di  cui
all'art. 2, comma 4, per  l'anno  2010,  che  trasmette  alla  Giunta
regionale, per il tramite  del  medesimo  assessorato,  entro  il  15
novembre 2009. 
    3. In sede di prima  applicazione,  l'Office  regional  provvede,
avvalendosi della collaborazione  dei  presidenti  delle  AIAT,  alla
predisposizione del bilancio di  previsione  per  l'anno  2010  e  lo
trasmette per  l'approvazione  alla  Giunta  regionale  entro  il  10
dicembre 2009. 
    4. In sede di prima applicazione, la sede dell'Office regional e'
stabilita presso l'AIAT di Aosta; gli uffici delle altre AIAT  e  gli
uffici  di  informazione  e  accoglienza  turistica  (IAT)  da   esse
istituiti, ai sensi dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  6/2001,
sono mantenuti e, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  assumono  la
denominazione di Offices du tourisme. 
    5. In sede  di  prima  applicazione,  l'organo  di  controllo  e'
costituito in forma collegiale ed e' composto da tre membri, nominati
con deliberazione della Giunta regionale per la durata di un anno. 
    6. A far data dal 1° gennaio 2010, l'Office regional  succede  in
tutti i rapporti, attivi e passivi, delle AIAT.  All'Office  regional
sono  trasferite  tutte   le   risorse   finanziarie,   patrimoniali,
strumentali ed umane in dotazione alle AIAT. I rapporti di lavoro  in
essere alla data del subentro  proseguono,  senza  interruzione,  con
l'Office regional, con  conservazione  della  posizione  giuridica  e
del secondo trattamento economico in godimento. 
    7. Entro il 31 ottobre 2009, i presidenti delle AIAT redigono  un
verbale di ricognizione delle dotazioni organiche dei rispettivi enti
e del personale dipendente  che  trasmettono  al  direttore  generale
dell'office  regional;  sulla  base  di  tali  verbali  il  direttore
generale determina la dotazione organica dell'Office  regional  e  la
propone, entro il 30 novembre 2009, per il  tramite  dell'assessorato
competente, alla Giunta regionale per l'approvazione. 
    8. Entro il 31 dicembre 2009, i presidenti delle AIAT redigono un
verbale di ricognizione della consistenza e  destinazione  d'uso  del
patrimonio, di  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili,  delle  risorse
strumentali, del rendiconto delle attivita' e passivita'  e  di  ogni
altra situazione rilevante e lo trasmettono  al  direttore  generale.
Entro la stessa data, i presidenti provvedono, inoltre, a  predispone
il conto consuntivo dell'anno 2009  e  la  relativa  relazione  e  li
trasmettono,  unitamente  al  parere  rilasciato  dal  collegio   dei
revisori dei conti, all'Office regional per l'approvazione. 
    9. Per il periodo dal 1° luglio 2009  al  31  dicembre  2009,  la
Regione  assicura  all'Office   regional   le   risorse   finanziarie
necessarie al sostegno della prima operativita' del medesimo Office.