Art. 14 Disposizioni transitorie 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione degli organi dell'Office regional, al fine di assicurarne l'operativita' a far data dal 1° luglio 2009. Gli organi delle AIAT restano prorogati fino al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2008, n. 24 (Proroga degli organi delle aziende di informazione e accoglienza turistica, istituite con legge regionale 15 marzo 2001, n. 6). 2. In sede di prima applicazione, in attuazione delle direttive di cui all'art. 2, comma 3, da adottare entro il 15 ottobre 2009, l'Office regional predispone, d'intesa con l'assessorato competente e con i presidenti delle AIAT, il piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4, per l'anno 2010, che trasmette alla Giunta regionale, per il tramite del medesimo assessorato, entro il 15 novembre 2009. 3. In sede di prima applicazione, l'Office regional provvede, avvalendosi della collaborazione dei presidenti delle AIAT, alla predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 10 dicembre 2009. 4. In sede di prima applicazione, la sede dell'Office regional e' stabilita presso l'AIAT di Aosta; gli uffici delle altre AIAT e gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da esse istituiti, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2001, sono mantenuti e, a decorrere dal 1° gennaio 2010, assumono la denominazione di Offices du tourisme. 5. In sede di prima applicazione, l'organo di controllo e' costituito in forma collegiale ed e' composto da tre membri, nominati con deliberazione della Giunta regionale per la durata di un anno. 6. A far data dal 1° gennaio 2010, l'Office regional succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle AIAT. All'Office regional sono trasferite tutte le risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali ed umane in dotazione alle AIAT. I rapporti di lavoro in essere alla data del subentro proseguono, senza interruzione, con l'Office regional, con conservazione della posizione giuridica e del secondo trattamento economico in godimento. 7. Entro il 31 ottobre 2009, i presidenti delle AIAT redigono un verbale di ricognizione delle dotazioni organiche dei rispettivi enti e del personale dipendente che trasmettono al direttore generale dell'office regional; sulla base di tali verbali il direttore generale determina la dotazione organica dell'Office regional e la propone, entro il 30 novembre 2009, per il tramite dell'assessorato competente, alla Giunta regionale per l'approvazione. 8. Entro il 31 dicembre 2009, i presidenti delle AIAT redigono un verbale di ricognizione della consistenza e destinazione d'uso del patrimonio, di tutti i beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali, del rendiconto delle attivita' e passivita' e di ogni altra situazione rilevante e lo trasmettono al direttore generale. Entro la stessa data, i presidenti provvedono, inoltre, a predispone il conto consuntivo dell'anno 2009 e la relativa relazione e li trasmettono, unitamente al parere rilasciato dal collegio dei revisori dei conti, all'Office regional per l'approvazione. 9. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, la Regione assicura all'Office regional le risorse finanziarie necessarie al sostegno della prima operativita' del medesimo Office.