Art. 2 
Istituzione dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale  del
                               turismo 
    1. A far data dal 1° luglio 2009, e' istituito l'Office  regional
du tourisme - Ufficio regionale del turismo,  di  seguito  denominato
Office regional, ente strumentale della Regione  per  lo  svolgimento
dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza  turistica.  A
decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  sono  soppresse  le  Aziende   di
informazione  ed  accoglienza  turistica  -  Syndicats  d'initiatives
(AIAT), istituite ai sensi  dell'art.  12  della  legge  regionale 15
marzo 2001, n. 6 (Riforma  dell'organizzazione  turistica  regionale.
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12  (Principi  e
direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale)  e  abrogazione
delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14,
2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28
luglio 1994, n. 35). 
    2. L'Office regional,  ente  del  comparto  unico  regionale,  e'
dotato di personalita' giuridica di diritto  pubblico,  di  autonomia
amministrativa, gestionale, patrimoniale,  contabile  e  finanziaria,
nei limiti stabiliti  dalla  presente  legge.  L'Office  regional  e'
sottoposto alla vigilanza della Regione, da attuarsi per  il  tramite
dell'assessorato regionale  competente  in  materia  di  turismo,  di
seguito denominato assessorato competente. 
    3.  L'Office  regional  opera  nel   rispetto   delle   direttive
regionali, le quali costituiscono strumento di  programmazione  e  di
indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e degli  assi
di intervento prioritari nel periodo  di  riferimento.  Le  direttive
sono approvate con cadenza  triennale  dal  Consiglio  regionale,  su
proposta della Giunta regionale,  e  possono  essere  aggiornate  nel
corso del triennio. 
    4. In attuazione delle direttive approvate con  le  modalita'  di
cui al comma 3, la Giunta regionale approva entro il 15  novembre  di
ogni  anno,  su  proposta  dell'Office  regional,  di  concerto   con
l'assessorato competente e sentito il Consiglio permanente degli enti
locali, il piano operativo annuale, il quale costituisce documento di
pianificazione analitica e puntuale per la definizione, in  relazione
a ciascuno degli ambiti di  intervento  dell'Office  regional,  delle
attivita' da svolgere nell'anno di riferimento.  Il  piano  operativo
annuale prevede iniziative che valorizzino le  specificita'  di  ogni
parte  del  territorio  regionale,  comprese  le  localita'  a  minor
vocazione turistica, tenendo conto delle  proposte  delle  conferenze
permanenti territoriali di cui all'art. 5.