Art. 2 Istituzione dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo 1. A far data dal 1° luglio 2009, e' istituito l'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office regional, ente strumentale della Regione per lo svolgimento dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono soppresse le Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT), istituite ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35). 2. L'Office regional, ente del comparto unico regionale, e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Office regional e' sottoposto alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell'assessorato regionale competente in materia di turismo, di seguito denominato assessorato competente. 3. L'Office regional opera nel rispetto delle direttive regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e degli assi di intervento prioritari nel periodo di riferimento. Le direttive sono approvate con cadenza triennale dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e possono essere aggiornate nel corso del triennio. 4. In attuazione delle direttive approvate con le modalita' di cui al comma 3, la Giunta regionale approva entro il 15 novembre di ogni anno, su proposta dell'Office regional, di concerto con l'assessorato competente e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, il piano operativo annuale, il quale costituisce documento di pianificazione analitica e puntuale per la definizione, in relazione a ciascuno degli ambiti di intervento dell'Office regional, delle attivita' da svolgere nell'anno di riferimento. Il piano operativo annuale prevede iniziative che valorizzino le specificita' di ogni parte del territorio regionale, comprese le localita' a minor vocazione turistica, tenendo conto delle proposte delle conferenze permanenti territoriali di cui all'art. 5.