Art. 4 
                         Offices du tourisme 
    1. Gli Offices du tourisme svolgono  attivita'  di  informazione,
accoglienza ed assistenza turistica, assicurando i  seguenti  servizi
minimi: 
      a)  informazioni  sulle  attrattive  di   interesse   turistico
dell'ambito territoriale di riferimento, degli ambiti limitrofi e, in
generale,  dell'intero  territorio  regionale  e  distribuzione   del
relativo materiale illustrativo; 
      b)  informazioni  sulla  disponibilita'  delle   strutture   di
interesse turistico e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari
di visita e di escursioni personalizzate; 
      c) informazioni sulle  strutture  ricettive  e  sulla  relativa
disponibilita',  oltre  che  sugli  appartamenti   ammobiliati   resi
disponibili per la locazione turistica dai relativi proprietari. 
    2. Gli Offices du tourisme adottano il medesimo segno distintivo,
le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della  Giunta
regionale.