Art. 4 Offices du tourisme 1. Gli Offices du tourisme svolgono attivita' di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, assicurando i seguenti servizi minimi: a) informazioni sulle attrattive di interesse turistico dell'ambito territoriale di riferimento, degli ambiti limitrofi e, in generale, dell'intero territorio regionale e distribuzione del relativo materiale illustrativo; b) informazioni sulla disponibilita' delle strutture di interesse turistico e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursioni personalizzate; c) informazioni sulle strutture ricettive e sulla relativa disponibilita', oltre che sugli appartamenti ammobiliati resi disponibili per la locazione turistica dai relativi proprietari. 2. Gli Offices du tourisme adottano il medesimo segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.