Art. 5 Conferenze permanenti territoriali 1. Presso gli Offices du tourisme possono costituirsi in conferenza permanente, su iniziativa e tramite il coordinamento del comune o dei comuni territorialmente interessati, le imprese, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto, pubblico o privato, aventi interesse in ambito turistico, con sede o comunque operanti nell'ambito territoriale di riferimento del relativo Office. 2. Nell'ambito delle conferenze istituite ai sensi del comma 1, i soggetti partecipanti rappresentano esigenze e problematiche di interesse turistico relative all'ambito territoriale di riferimento, elaborando proposte e osservazioni che inoltrano, per il tramite dell'Office du tourisme di appartenenza, all'Office regional per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 3. I rappresentanti delle conferenze permanenti territoriali sono convocati dal direttore generale dell'Office regional entro il mese di settembre di ciascun anno, al fine della predisposizione del piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4, nonche' al termine delle stagioni invernale e estiva, per l'analisi e la valutazione delle attivita' di animazione locale svolte e dei servizi turistici resi nell'ambito territoriale di riferimento.