Art. 5 
                 Conferenze permanenti territoriali 
    1.  Presso  gli  Offices  du  tourisme  possono  costituirsi   in
conferenza permanente, su iniziativa e tramite il  coordinamento  del
comune o dei comuni territorialmente  interessati,  le  imprese,  gli
enti, le associazioni e ogni  altro  soggetto,  pubblico  o  privato,
aventi interesse in ambito turistico, con sede  o  comunque  operanti
nell'ambito territoriale di riferimento del relativo Office. 
    2. Nell'ambito delle conferenze istituite ai sensi del comma 1, i
soggetti  partecipanti  rappresentano  esigenze  e  problematiche  di
interesse turistico relative all'ambito territoriale di  riferimento,
elaborando proposte e osservazioni  che  inoltrano,  per  il  tramite
dell'Office du tourisme di appartenenza, all'Office regional  per  lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 
    3. I rappresentanti delle conferenze permanenti territoriali sono
convocati dal direttore generale dell'Office regional entro  il  mese
di settembre di ciascun anno, al fine della predisposizione del piano
operativo annuale di cui all'art. 2,  comma  4,  nonche'  al  termine
delle stagioni invernale e estiva, per  l'analisi  e  la  valutazione
delle attivita' di animazione locale svolte e dei  servizi  turistici
resi nell'ambito territoriale di riferimento.