Art. 8 
                         Organo di controllo 
    1. L'organo di controllo  e'  nominato  con  deliberazione  della
Giunta regionale e dura in carica tre anni. 
    2.  L'organo  di  controllo  puo'  essere  costituito  in   forma
monocratica o  collegiale.  In  tale  ultimo  caso,  il  collegio  e'
costituito da tre membri. I revisori sono scelti tra soggetti esperti
in materia di amministrazione e contabilita'  pubblica  iscritti  nel
registro dei revisori contabili. I compensi spettanti  ai  componenti
dell'organo  di  controllo  sono  stabiliti  nella  deliberazione  di
nomina. 
    3. All'organo di controllo spetta la verifica  sulla  regolarita'
della gestione amministrativa e contabile dell'Office  regional,  del
cui esito riferisce alla Regione,  per  il  tramite  dell'assessorato
competente, formulando eventuali rilievi e suggerimenti. 
    4. L'organo di controllo puo', in qualunque  momento,  effettuare
ispezioni e controlli ed accedere ai  documenti  dai  quali  traggono
origine le spese dell'Office regional. 
    5. L'organo di controllo e' tenuto a fornire alla Regione, per il
tramite dell'assessorato  competente,  informazioni  sulle  ispezioni
effettuate e, su richiesta, ogni altra  informazione  o  notizia  cui
abbia accesso nell'esercizio delle sue funzioni.