Art. 8 Organo di controllo 1. L'organo di controllo e' nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni. 2. L'organo di controllo puo' essere costituito in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso, il collegio e' costituito da tre membri. I revisori sono scelti tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilita' pubblica iscritti nel registro dei revisori contabili. I compensi spettanti ai componenti dell'organo di controllo sono stabiliti nella deliberazione di nomina. 3. All'organo di controllo spetta la verifica sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Office regional, del cui esito riferisce alla Regione, per il tramite dell'assessorato competente, formulando eventuali rilievi e suggerimenti. 4. L'organo di controllo puo', in qualunque momento, effettuare ispezioni e controlli ed accedere ai documenti dai quali traggono origine le spese dell'Office regional. 5. L'organo di controllo e' tenuto a fornire alla Regione, per il tramite dell'assessorato competente, informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta, ogni altra informazione o notizia cui abbia accesso nell'esercizio delle sue funzioni.