Art. 9 Vigilanza 1. La Regione, per il tramite dell'organo di controllo e dell'assessorato competente, esercita la vigilanza sul regolare funzionamento dell'office regional e sulla conformita' dell'attivita' svolta alle direttive di cui all'art. 2, comma 3, e al piano operativo annuale di cui al comma 4 del medesimo articolo. 2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione puo' disporre verifiche, anche in loco, e formulare specifiche richieste al direttore generale.