Art. 9 
                              Vigilanza 
    1.  La  Regione,  per  il  tramite  dell'organo  di  controllo  e
dell'assessorato  competente,  esercita  la  vigilanza  sul  regolare
funzionamento dell'office regional e sulla conformita' dell'attivita'
svolta alle direttive  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e  al  piano
operativo annuale di cui al comma 4 del medesimo articolo. 
    2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la  Regione  puo'
disporre verifiche, anche in loco, e formulare  specifiche  richieste
al direttore generale.