Art. 10 
 
              Procedure di accelerazione straordinarie 
 
    1. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica,  Comunita'  montane  e
Autorita' d'ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano
alla Protezione civile della Regione l'elenco delle opere in corso di
progettazione  preliminare  o  definitiva  relative  alla  messa   in
sicurezza del territorio regionale e finanziate  dall'Amministrazione
regionale, con l'esclusione delle opere finanziate  dalla  Protezione
civile  della  Regione,   indicando   per   ciascuna   di   esse   le
autorizzazioni  ricevute.  Entro  i  successivi  trenta  giorni,  con
decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore  delegato  alla
protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale,  sono
individuati gli interventi afferenti la Protezione  civile,  i  quali
sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in  conformita'
alle procedure per essa definite. 
    2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  alle
opere di competenza dell'Amministrazione regionale.