Art. 12 
 
Disposizioni in  materia  di  espropri  per  la  realizzazione  degli
                   interventi di protezione civile 
 
    1. Per consentire nel piu' breve tempo possibile la realizzazione
degli interventi urgenti  di  protezione  civile  disposti  ai  sensi
dell'art.  9  della  legge  regionale  31  dicembre   1986,   n.   64
(Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale
in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 
    2. Il decreto dell'Assessore regionale delegato  alla  Protezione
civile   che   autorizza    l'avvio    dell'intervento    costituisce
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  e   indifferibilita'
dell'opera, nonche' avvio del procedimento espropriativo e  autorizza
l'occupazione d'urgenza dei suoli  per  l'immissione  in  possesso  e
l'inizio dei lavori. 
    3. Lo stesso decreto e' inviato, tramite raccomandata con  avviso
di  ricevimento  o  altra  forma  di  comunicazione  o  a  mano,   ai
proprietari reperibili o, se  irreperibili,  e'  pubblicato  all'Albo
comunale per almeno sette giorni. Con la  stessa  comunicazione  sono
fissati luogo, data e modalita'  per  la  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. 
    4. Completate le opere urgenti di protezione  civile,  le  stesse
sono consegnate con apposito atto all'ente  territoriale  competente,
che   provvede   al   completamento   delle   procedure   finalizzate
all'acquisizione delle aree, anche previa stipulazione  dell'atto  di
cessione  del  bene,  ovvero  mediante  emanazione  del  decreto   di
esproprio. 
    5. Al  fine  di  completare  le  procedure  di  cui  al  presente
articolo,  con  decreto  dell'Assessore   regionale   delegato   alla
Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le
risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della
Regione; ai fini' della rendicontazione, gli enti individuati con  il
predetto decreto dell'Assessore regionale  delegato  alla  Protezione
civile devono presentare una dichiarazione  sottoscritta  dal  legale
rappresentate dell'ente o  dal  responsabile  del  procedimento,  che
attesti che le risorse  finanziarie  assegnate  sono  utilizzate  nel
rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la  materia  e
delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.