Art. 14 Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi 1. Nel quadro degli interventi di cui all'art. 12-bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), a integrazione di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria, a valere sulle proprie disponibilita' di bilancio. 2. Le controgaranzie di cui al comma 1, rilasciate alle condizioni e secondo le modalita' indicate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive e dell'Assessore regionale alle finanze, coprono tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell'art. 12-bis, comma 10, della legge regionale n. 4/2005. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 4. Nel quadro degli interventi di cui all'art. 12-bis, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese e' autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata dall'art. 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005), su motivato parere della Commissione valutatrice di cui all'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e finanziaria dei mercati nazionale e internazionale. 5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese e' autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilita' economico finanziaria, in riferimento all'allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 354/2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell'allegato D del regolamento medesimo. 6. Dopo il comma 1 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 e' inserito il seguente: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali puo' darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attivita' economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA), di cui all'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)». 7. Ai commi 3, 5, 6, 7 e 9, lettere a) e c), dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 dopo la parola «cogaranzie» sono aggiunte le seguenti: «e garanzie». 8. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle PMI aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale derivanti dalla maggiore difficolta' di accesso al credito conseguente alla crisi dei mercati internazionali, al comma 5 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 dopo le parole «consolidamento finanziario a medio termine» sono inserite le seguenti: «, nonche' per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere». 9. Al comma 7 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 dopo le parole «in linea capitale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti in essere, in linea capitale e interessi.». 10. Alla lettera b) del comma 9 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 dopo la parola «garanzia» sono aggiunte le seguenti: «e la cogaranzia». 11. Dopo l'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 sono inseriti i seguenti: «Art. 12-ter (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attivita' produttive). - 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni. 2. La provvista di cui al comma 1 e' integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale. 3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista. 4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni. 5. Le banche danno evidenza dell'utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo. 6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari. 7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con priorita' per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali. 8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresi' crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. 9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalita' definite con regolamento regionale. 10. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE) il «Fondo regionale smobilizzo crediti», amministrato con contabilita' separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1. 11. Il «Fondo regionale smobilizzo crediti» provvede alla restituzione della provvista al «Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale» di cui all'art. 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro integrale entro il termine predetto. 12. Le modalita' e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 13. Per le finalita' di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008. 14. La vigilanza sulla gestione del «Fondo regionale smobilizzo crediti» e' esercitata dalla Direzione centrale attivita' produttive. «Art. 12-quater (Conferma dei contributi). - 1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonche' trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purche' il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiano originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuita'.». 12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al «Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale». 13. Le disposizioni di cui all'art. 12-quater della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 14. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: «riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili,» sono soppresse. 15. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2001 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.». 16. Nella situazione di crisi economica e finanziaria l'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimodulare le modalita' e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5, della legge regionale n. 23/2001 anche attraverso la proroga della scadenza originaria fino al 31 dicembre 2015. 17. Per le finalita' di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l'Istituto emittente, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di proposta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive di concerto con l'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziane, patrimonio e servizi generali, per la disciplina delle modalita' di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonche' di utilizzo delle provviste. 18. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), le parole: «limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale,» sono soppresse. 19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come modificato dal comma 18, fanno carico all'unita' di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 20. L'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come modificato dal comma 18, trova applicazione per tutti i progetti finanziati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria «Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale»), anche se l'impresa beneficiaria ha gia' presentato la rendicontazione finale di spesa. 21. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate per l'anno 2009 a valere sugli interventi di cui all'art. 15, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3/1999, come modificata dall'art. 3, comma 45, lettera b), della legge regionale n. 17/2008, anche se pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 3/1999 e non oltre il 15 marzo. 22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unita' di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 23. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e' inserita la seguente: «b-bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;». 24. Dopo il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 12/2002 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresi' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonche' per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere. 1-ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.». 25. Al comma 1 dell'art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni». 26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 96, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, come modificato dal comma 25, fanno carico all'unita' di bilancio 1.3.2.1018 e al capitolo 9322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole «della durata massima di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di sette anni». 27. Per le finalita' di cui all'art. 96 della legge regionale n. 29/2005, come modificato dal comma 25, e con riferimento agli oneri di cui al comma 26, l'organo gestore e' autorizzato a trasferire per un importo massimo fino ad 1 milione di euro le disponibilita' di competenza della gestione agevolativa di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12/2002, a favore degli interventi agevolati di cui all'art. 96 della legge regionale n. 29/2005. 28. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 e' inserita la seguente: «c-bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;». 29. Dopo il comma 3 dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 sono inseriti i seguenti: «3-bis. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresi' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonche' per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere. 3-ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.». 30. Al comma 23 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2008 le parole «entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2009». 31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 23, della legge regionale n. 17/2008, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unita' di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 32. Al comma 7 dell'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), dopo la parola «abrogati» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1». 33. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale limite puo' essere superato nel caso di partecipazioni societarie finalizzate a sviluppare e ristrutturare la filiera lattiero-casearia in zona montana». 34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per attivita' di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualita' delle produzioni e dei comparti locali. 35. I contributi sono concessi alle Camere di' commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attivita' promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro. 36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalita' di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonche' i criteri di valutazione delle domande medesime. 37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unita' di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 38. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), dopo le parole «l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti» sono inserite le seguenti: «, il cui procedimento di autorizzazione o concessione sia stato avviato dopo l'entrata in vigore della presente legge,». 39. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie un Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale», di seguito denominato «Fondo», da gestire con contabilita' separata, secondo quanto disposto dall'art. 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale). 40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono: a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 21/2007; b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in relazione all'acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48; c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria; d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi. 41. Il Fondo e' gestito e amministrato dall'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che puo' delegare il Direttore centrale della programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo gestore del Fondo e' attribuito con rappresentanza. 42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, e' autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50. 43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilita' del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto. 44. Ogniqualvolta ne valuti l'opportunita' in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, e' autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilita' di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme cosi' determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. 45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni nelle unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa; dette deliberazioni costituiscono presupposto per l'aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/2007. 46. Il Fondo e' autorizzato a concedere anticipazioni alle gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le rispettive finalita': a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE); b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA); c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia; d) Fondo regionale di garanzia per le PMI; e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell'ambito del FRIE, ai sensi dell'art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 11 del presente articolo; f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo. 47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi. 48. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, il Fondo e' autorizzato altresi' ad acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai sensi ovvero per le finalita' delle seguenti leggi regionali: a) legge regionale n. 26/1995; b) legge regionale n. 23/2001; c) legge regionale n. 2/2002; d) legge regionale n. 12/2002; e) capo I della legge regionale n. 4/2005, e successive modifiche; f) legge regionale n. 29/2005. 49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e 48 e' determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50. 50. In sede di prima applicazione della presente legge: a) alle attivita' di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e f), e' destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui al comma 46, nonche' delle somme da concedere a ciascuno di essi e' assunta dalla Giunta regionale; b) alle attivita' di cui al comma 46, lettera d), e' destinata una somma complessiva pari a 50 milioni di euro; c) alle attivita' di cui al comma 48 e' destinata una somma complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'allocazione delle risorse di cui al presente comma per l'attuazione di quanto disposto dal comma 48. 51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo e' autorizzato a stipulare con l'istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalita' per l'acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonche' per l'utilizzo della provvista. 52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l'Assessore regionale alle attivita' produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48. 53. Il Fondo e' dotato di autonomia patrimoniale ed e' gestito, con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche', per quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale); la gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti e gli incassi, relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle previste dalla presente legge. 54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo. 55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l'utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata. 56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale. 57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 e' effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 17, della legge regionale n. 14/2003, in conseguenza dell'adozione della deliberazione di cui al comma 42. 58. La cessazione del Fondo e' disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 59. Per le finalita' di cui ai commi 39 e 40, lettera a), e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unita' di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale», e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009. 60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 l'unita' di bilancio 4.5.270 con la denominazione «Rientri da concessione di crediti» e il capitolo 999 con la denominazione «Rientri derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 38, della legge regionale n. 11/2009», e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009. 61. Nel caso in cui il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 sia soggetto a escussione, i conseguenti oneri finanziari sono rimborsati dal bilancio regionale, con riferimento alle unita' di bilancio e capitoli di cui al comma 3 del presente articolo.