Art. 14 
 
       Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi 
 
    1. Nel quadro degli interventi di cui all'art. 12-bis,  comma  1,
della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il  sostegno
e  lo  sviluppo  competitivo  delle  piccole  e  medie  imprese   del
Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
al parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee  del  7
luglio 2004), a integrazione di quanto  disposto  dal  comma  12  del
medesimo articolo, al fine  di  ridurre  il  rischio  sottostante  le
operazioni poste in  essere  a  favore  delle  microimprese  e  delle
piccole e medie  imprese  (PMI)  a  valere  sul  Fondo  regionale  di
garanzia per le PMI, l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
rilasciare  controgaranzie  nei  limiti  massimi   consentiti   dalla
normativa comunitaria,  a  valere  sulle  proprie  disponibilita'  di
bilancio. 
    2.  Le  controgaranzie  di  cui  al  comma  1,  rilasciate   alle
condizioni e secondo le modalita' indicate  con  deliberazione  della
Giunta  regionale,  adottata  su  proposta  congiunta  dell'Assessore
regionale alle attivita' produttive e dell'Assessore  regionale  alle
finanze, coprono tanto  la  quota  di  rischio  garantita  dal  Fondo
regionale di garanzia per le  PMI,  quanto  la  quota  garantita  dai
Confidi convenzionati ai sensi  dell'art.  12-bis,  comma  10,  della
legge regionale n. 4/2005. 
    3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di  cui  al
comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli
1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di  previsione  della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del  bilancio
per l'anno 2009. 
    4. Nel quadro degli interventi di cui all'art. 12-bis,  comma  1,
della legge regionale n. 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo
sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese e'  autorizzato  a
confermare i contributi concessi ai sensi  del  capo  I  della  legge
regionale n. 4/2005, anche a fronte di variazioni  degli  indicatori,
valutati  in  sede  istruttoria,  superiori  alla   soglia   indicata
dall'art. 22, comma  4,  lettera  b),  del  regolamento  emanato  con
decreto del  Presidente  della  Regione  22  dicembre  2008,  n.  354
(Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione  alle
piccole e medie imprese di incentivi  per  l'adozione  di  misure  di
politica industriale che supportino progetti di sviluppo  competitivo
ai sensi del capo I della legge regionale  n.  4/2005),  su  motivato
parere della Commissione valutatrice di cui all'art.  7  della  legge
regionale n. 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e
finanziaria dei mercati nazionale e internazionale. 
    5. Nel quadro dei medesimi interventi  di  cui  al  comma  4,  il
soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle  piccole
e medie imprese e' autorizzato a confermare i contributi concessi  ai
sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005, anche a  fronte  di
obiettivi  raggiunti  in  misura  inferiore  a  quella  preventivata,
qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con  riguardo
agli  indicatori  diversi  da  quello  afferente  alla   fattibilita'
economico finanziaria, in riferimento all'allegato C del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 354/2008,  e  con
riguardo  agli  indicatori  qualitativi  di  cui   alla   lettera   B
dell'allegato D del regolamento medesimo. 
    6. Dopo il comma 1 dell'art.  12-bis  della  legge  regionale  n.
4/2005 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Per le finalita' di cui al  comma  1  e  subordinatamente
all'approvazione  del  regime  di  aiuto  nazionale  da  parte  della
Commissione  europea,  la  Giunta  regionale   individua   i   canali
contributivi  ai  quali  si  applicano  le  condizioni  di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008  (Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale  situazione  di
crisi finanziaria ed economica), in  merito  alle  quali  puo'  darsi
corso a misure distinte in  relazione  alla  tipologia  di  incentivi
individuati dalla normativa regionale,  anche  con  riferimento  agli
interventi per il  credito  agevolato  alle  attivita'  economiche  e
produttive relativi al Fondo di rotazione per  iniziative  economiche
nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre  1955,
n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche
nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo  di
rotazione per interventi nel  settore  agricolo  di  cui  alla  legge
regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione
regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione
a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA), di
cui  all'art.  45  della  legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12
(Disciplina  organica  dell'artigianato),  e  al  Fondo  speciale  di
rotazione  a  favore  delle  imprese  commerciali,  turistiche  e  di
servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art.  98  della  legge
regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica  in  materia  di
attivita' commerciali e di somministrazione di  alimenti  e  bevande.
Modifica alla legge regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  «Disciplina
organica del turismo»)». 
    7. Ai commi 3, 5, 6, 7 e 9, lettere a)  e  c),  dell'art.  12-bis
della legge regionale n. 4/2005  dopo  la  parola  «cogaranzie»  sono
aggiunte le seguenti: «e garanzie». 
    8. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle PMI  aventi
sede o unita' produttiva nel  territorio  regionale  derivanti  dalla
maggiore difficolta' di accesso al credito conseguente alla crisi dei
mercati internazionali, al  comma  5  dell'art.  12-bis  della  legge
regionale n. 4/2005 dopo  le  parole  «consolidamento  finanziario  a
medio termine» sono inserite le seguenti: «, nonche'  per  operazioni
di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di  piani
di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni  finanziarie
e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere». 
    9. Al comma 7 dell'art. 12-bis della legge  regionale  n.  4/2005
dopo le parole «in linea capitale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea  e/o
allungamento di piani di ammortamento per il  rimborso  di  pregresse
esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti
in essere, in linea capitale e interessi.». 
    10. Alla lettera b) del comma  9  dell'art.  12-bis  della  legge
regionale n. 4/2005  dopo  la  parola  «garanzia»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e la cogaranzia». 
    11. Dopo l'art. 12-bis  della  legge  regionale  n.  4/2005  sono
inseriti i seguenti: 
    «Art. 12-ter (Emissione di obbligazioni bancarie  per  smobilizzo
crediti aziendali nei  settori  delle  attivita'  produttive).  -  1.
L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere  emissioni
obbligazionarie bancarie finalizzate al  reperimento  di  risorse  da
destinare  specificamente  allo  smobilizzo  dei  crediti  di  natura
contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese
artigiane, industriali, del commercio,  del  turismo  e  dei  servizi
aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale vantati  nei
confronti  delle  grandi  o   medie   imprese   e   delle   pubbliche
amministrazioni. 
    2. La provvista di cui al  comma  1  e'  integrata  dalle  banche
selezionate con un'ulteriore provvista per un  importo  comunque  non
inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione
regionale. 
    3. Le banche emittenti sono  individuate  mediante  procedura  di
evidenza pubblica; in tale sede le  banche  intenzionate  a  emettere
obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione
l'ammontare   e   le    caratteristiche    tecniche    dell'emissione
obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che
intendono finanziare attraverso la provvista. 
    4. Le obbligazioni sono  costituite  in  serie  speciale  e  sono
rimborsabili entro cinque anni. 
    5.  Le  banche  danno  evidenza  dell'utilizzo  della   provvista
regionale nella documentazione di  offerta  relativa  alle  emissioni
obbligazionarie ai sensi del presente articolo. 
    6. Le banche comunicano tempestivamente alla  Direzione  centrale
programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso
alla vita dei prestiti obbligazionari. 
    7. Le operazioni di smobilizzo  di  cui  al  comma  1  riguardano
crediti nei confronti di imprese di grande o  media  dimensione,  con
priorita' per i crediti  maturati  da  imprese  o  nei  confronti  di
imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali. 
    8. Le operazioni di smobilizzo  di  cui  al  comma  1  riguardano
altresi' crediti nei  confronti  della  pubblica  amministrazione  da
effettuarsi con le modalita'  previste  dalla  normativa  vigente  in
materia.   Su   istanza   del   creditore   di   somme   dovute   per
somministrazioni, forniture e appalti,  l'Amministrazione  regionale,
gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e  le
Aziende del  Servizio  sanitario  regionale,  certificano,  entro  il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza,  se  il
relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. 
    9. Le operazioni di smobilizzo  dei  crediti  sono  effettuate  a
condizioni di mercato  secondo  modalita'  definite  con  regolamento
regionale. 
    10. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, per le  finalita'
di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del  Fondo  di  rotazione
per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE) il  «Fondo
regionale  smobilizzo   crediti»,   amministrato   con   contabilita'
separata, destinato a concedere alle  piccole  e  alle  microimprese,
aventi  sede  o   unita'   produttiva   nel   territorio   regionale,
finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide
alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1. 
    11.  Il  «Fondo  regionale  smobilizzo  crediti»  provvede   alla
restituzione  della  provvista  al  «Fondo  di   rotazione   per   la
stabilizzazione del sistema economico regionale» di cui all'art.  14,
comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure  urgenti
in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al  reddito  dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro
il termine di sei anni dal conferimento, e commisura  la  durata  dei
finanziamenti  con  la  stessa  concessi,  prevedendone  il   rientro
integrale entro il termine predetto. 
    12.  Le  modalita'  e  le  condizioni  per  la  concessione   dei
finanziamenti,  in  relazione  anche  a  particolari  situazioni  del
mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della  normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
    13. Per le finalita'  di  cui  al  comma  10  e  subordinatamente
all'approvazione  del  regime  di  aiuto  nazionale  da  parte  della
Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le  condizioni  di
cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008. 
    14. La vigilanza sulla gestione del «Fondo  regionale  smobilizzo
crediti» e' esercitata dalla Direzione centrale attivita' produttive. 
    «Art. 12-quater (Conferma dei  contributi).  -  1.  Nei  casi  di
conferimento,   trasformazione   o   fusione    d'impresa,    nonche'
trasferimento  dell'azienda  o  ramo  d'azienda  in  gestione  o   in
proprieta' per atto tra vivi o per causa di  morte,  le  agevolazioni
previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei
settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del  turismo
e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente,
concesse o confermate, purche' il subentrante  sia  in  possesso  dei
requisiti  richiesti  in  capo  al  beneficiano   originario   e   la
prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuita'.». 
    12. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  disposto  di  cui
all'art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005,  come  inserito  dal
comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al «Fondo
di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale». 
    13.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  12-quater  della  legge
regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
    14. Al comma 1 dell'art. 6 della  legge  regionale  12  settembre
2001,  n.  23  (Assestamento  del  bilancio  2001  e   del   bilancio
pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale  16
aprile 1999, n. 7), le parole: «riservando particolare attenzione tra
queste alle imprese giovanili e femminili,» sono soppresse. 
    15. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n.  23/2001
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere  concessi
alle  condizioni  previste  dalla  comunicazione  della   Commissione
europea del  17  dicembre  2008  (Quadro  di  riferimento  temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'accesso
al finanziamento nell'attuale  situazione  di  crisi  finanziaria  ed
economica), subordinatamente all'approvazione  del  regime  di  aiuto
nazionale da parte della Commissione europea.». 
    16.  Nella  situazione   di   crisi   economica   e   finanziaria
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimodulare le  modalita'
e i termini del  rimborso  delle  obbligazioni  acquistate  ai  sensi
dell'art. 6, commi 1 e 5, della  legge  regionale  n.  23/2001  anche
attraverso la proroga della scadenza originaria fino al  31  dicembre
2015. 
    17. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  16  l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con
l'Istituto emittente, ai sensi dell'art.  6,  comma  5,  della  legge
regionale  n.  23/2001,  su  conforme  deliberazione   della   Giunta
regionale,  a  seguito  di  proposta  dell'Assessore  regionale  alle
attivita' produttive di concerto con l'Assessore alla programmazione,
alle risorse economiche e finanziane, patrimonio e servizi  generali,
per la disciplina delle modalita' di  emissione,  di  rimborso  e  di
eventuale rinnovo  delle  obbligazioni,  nonche'  di  utilizzo  delle
provviste. 
    18. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 giugno  1978,
n. 47 (Provvedimenti a  favore  dell'industria  regionale  e  per  la
realizzazione   di   infrastrutture    commerciali),    le    parole:
«limitatamente ai progetti valutati  di  alto  livello  dal  Comitato
tecnico consultivo per la politica industriale,» sono soppresse. 
    19. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  disposto  di  cui
all'art.  21,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  47/1978,  come
modificato  dal  comma  18,  fanno  carico  all'unita'  di   bilancio
1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e  del  bilancio  per
l'anno 2009. 
    20. L'art. 21, comma 2, della legge regionale  n.  47/1978,  come
modificato dal comma 18, trova  applicazione  per  tutti  i  progetti
finanziati  ai  sensi  del  regolamento  emanato  con   decreto   del
Presidente  della  Regione  20  agosto  2007,  n.  260   (Regolamento
concernente  condizioni,   criteri,   modalita'   e   procedure   per
l'attuazione  degli  interventi  per  l'innovazione  delle  strutture
industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma  1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n.  47  e  dalla
programmazione comunitaria «Interventi per l'innovazione a favore del
comparto industriale»),  anche  se  l'impresa  beneficiaria  ha  gia'
presentato la rendicontazione finale di spesa. 
    21. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  finanziare  le
domande di contributo presentate  per  l'anno  2009  a  valere  sugli
interventi di cui all'art. 15,  comma  4,  lettera  a),  della  legge
regionale n. 3/1999, come modificata dall'art. 3, comma  45,  lettera
b), della legge regionale n. 17/2008, anche  se  pervenute  oltre  il
termine stabilito dall'art. 15, comma 3,  della  legge  regionale  n.
3/1999 e non oltre il 15 marzo. 
    22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui  al
comma 21 fanno carico all'unita' di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo
7975 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 
    23. Dopo la lettera b) del  comma  3  dell'art.  45  della  legge
regionale   22   aprile   2002,   n.    12    (Disciplina    organica
dell'artigianato), e' inserita la seguente: 
      «b-bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;». 
    24. Dopo il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 12/2002
sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresi'
per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata  non
superiore a dieci anni, per  il  consolidamento  di  debiti  a  breve
termine  in  debiti  a  medio  e  lungo   termine,   finalizzati   al
rafforzamento delle strutture aziendali, nonche' per altre operazioni
di rimodulazione dei rapporti in essere. 
    1-ter.  Le  operazioni  sono  finanziabili  nel  rispetto   della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.». 
    25. Al comma 1 dell'art. 96  della  legge  regionale  5  dicembre
2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e
di somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Modifica  alla  legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica  del  turismo»),
le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni». 
    26. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  disposto  di  cui
all'art.  96,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  29/2005,  come
modificato  dal  comma  25,  fanno  carico  all'unita'  di   bilancio
1.3.2.1018 e al capitolo 9322 dello stato di previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e  del  bilancio  per
l'anno 2009 nella cui denominazione le parole «della  durata  massima
di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima
di sette anni». 
    27. Per le finalita' di cui all'art. 96 della legge regionale  n.
29/2005, come modificato dal comma 25, e con riferimento  agli  oneri
di cui al comma 26, l'organo gestore e' autorizzato a trasferire  per
un importo massimo fino ad 1 milione di  euro  le  disponibilita'  di
competenza della gestione agevolativa di cui  all'articolo  51  della
legge regionale n. 12/2002, a favore degli  interventi  agevolati  di
cui all'art. 96 della legge regionale n. 29/2005. 
    28. Dopo la lettera c) del  comma  2  dell'art.  98  della  legge
regionale n. 29/2005 e' inserita la seguente: 
      «c-bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;». 
    29. Dopo il comma 3 dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005
sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. In particolare, le dotazioni  del  Fondo  possono  essere
utilizzate altresi' per  la  concessione  di  finanziamenti  a  tasso
agevolato,  di  durata  non  superiore   a   dieci   anni,   per   il
consolidamento di debiti a breve termine in debiti a  medio  e  lungo
termine, finalizzati  al  rafforzamento  delle  strutture  aziendali,
nonche' per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere. 
    3-ter.  Le  operazioni  sono  finanziabili  nel  rispetto   della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.». 
    30. Al comma 23 dell'art. 3 della legge regionale n.  17/2008  le
parole «entro il limite di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 30 giugno 2009». 
    31. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  disposto  di  cui
all'art.  3,  comma  23,  della  legge  regionale  n.  17/2008,  come
modificato  dal  comma  30,  fanno  carico  all'unita'  di   bilancio
1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e  del  bilancio  per
l'anno 2009. 
    32. Al comma 7 dell'art. 20  della  legge  regionale  5  dicembre
2008, n. 16  (Norme  urgenti  in  materia  di  ambiente,  territorio,
edilizia,   urbanistica,    attivita'    venatoria,    ricostruzione,
adeguamento antisismico, trasporti,  demanio  marittimo  e  turismo),
dopo la parola «abrogati» sono aggiunte  le  seguenti:  «a  decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1». 
    33. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1987,
n.  36  (Agenzia  per  lo  sviluppo  economico  della  montagna),  e'
aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «Tale  limite  puo'  essere
superato  nel  caso  di  partecipazioni  societarie   finalizzate   a
sviluppare e  ristrutturare  la  filiera  lattiero-casearia  in  zona
montana». 
    34. Al fine di  promuovere  il  sistema  produttivo  regionale  e
sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del  suo  territorio,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per
attivita' di commercializzazione e di marketing del territorio e  dei
beni  prodotti  nella  Regione  Friuli-Venezia   Giulia,   attraverso
l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino  la
qualita' delle produzioni e dei comparti locali. 
    35.  I  contributi  sono  concessi  alle  Camere  di'  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  che   svolgono   l'attivita'
promozionale di cui al comma 34 attraverso le  proprie  articolazioni
funzionali, in misura non superiore  al  50  per  cento  delle  spese
ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro. 
    36. Con regolamento  regionale  sono  definiti  le  tipologie  di
intervento, le modalita'  di  presentazione  delle  domande  e  delle
rendicontazioni, nonche'  i  criteri  di  valutazione  delle  domande
medesime. 
    37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui  al
comma 34 fanno carico all'unita' di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo
9609 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 
    38. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2008,
n. 14 (Norme speciali in materia  di  impianti  di  distribuzione  di
carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n.  47,
in materia di riduzione del prezzo  alla  pompa  dei  carburanti  per
autotrazione   nel   territorio   regionale),    dopo    le    parole
«l'installazione di nuovi impianti di  distribuzione  di  carburanti»
sono inserite le seguenti: «, il cui procedimento di autorizzazione o
concessione sia stato avviato dopo l'entrata in vigore della presente
legge,». 
    39.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  costituire
presso la Direzione centrale  programmazione,  risorse  economiche  e
finanziarie un Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per
la stabilizzazione  del  sistema  economico  regionale»,  di  seguito
denominato «Fondo», da gestire  con  contabilita'  separata,  secondo
quanto disposto dall'art. 25, commi 2 e 3, della  legge  regionale  8
agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria  e
di contabilita' regionale). 
    40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono: 
    a)  le  risorse  proprie  che  l'Amministrazione   regionale   e'
autorizzata a trasferire ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera  b),
della legge regionale n. 21/2007; 
      b) le  cedole  obbligazionarie  e  i  rientri  di  capitale  in
relazione all'acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48; 
      c)  gli  interessi  maturati  sulle   eventuali   giacenze   di
tesoreria; 
      d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie,
rimborsi. 
    41. Il  Fondo  e'  gestito  e  amministrato  dall'Assessore  alla
programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si  avvale  del
Servizio programmazione e affari generali  della  Direzione  centrale
programmazione, risorse economiche e finanziarie; i  relativi  ordini
di pagamento e di riscossione sono emessi a  firma  del  gestore  del
Fondo che puo' delegare il Direttore centrale  della  programmazione,
risorse economiche e finanziarie o altro  dirigente  della  Direzione
stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo  gestore  del
Fondo e' attribuito con rappresentanza. 
    42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di  spesa  del
bilancio regionale, la Giunta regionale, con  propria  deliberazione,
e' autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione  del  Fondo,
di cui al comma 40, lettera a),  e  i  conseguenti  trasferimenti  di
cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto  stabilito  in  sede  di
prima applicazione dal comma 50. 
    43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d),
rimangono nella disponibilita' del medesimo; sono a carico del  Fondo
le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto. 
    44. Ogniqualvolta ne valuti l'opportunita' in relazione ai flussi
di cassa del bilancio regionale, la  Giunta  regionale,  con  propria
deliberazione, e' autorizzata a determinare  i  rientri  al  bilancio
regionale  stesso  da  parte  del   Fondo,   a   far   carico   sulle
disponibilita' di cui al comma 40,  lettere  a),  b),  c)  e  d);  il
gestore del Fondo provvede in tal  caso  al  versamento  delle  somme
cosi' determinate a  favore  di  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio regionale. 
    45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42,  la  Giunta
regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie  variazioni
nelle unita'  di  bilancio  e  capitoli  dello  stato  di  previsione
dell'entrata  e  della  spesa;  dette   deliberazioni   costituiscono
presupposto per l'aggiornamento del Programma operativo  di  gestione
di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/2007. 
    46. Il  Fondo  e'  autorizzato  a  concedere  anticipazioni  alle
gestioni fuori bilancio dei  seguenti  Fondi  di  rotazione,  per  le
rispettive finalita': 
      a)  Fondo  di   rotazione   per   iniziative   economiche   nel
Friuli-Venezia Giulia (FRIE); 
      b) Fondo di rotazione a  favore  delle  imprese  artigiane  del
Friuli-Venezia Giulia (FRIA); 
      c)  Fondo  speciale  di  rotazione  a  favore   delle   imprese
commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia; 
      d) Fondo regionale di garanzia per le PMI; 
      e) Fondo regionale smobilizzo crediti,  costituito  nell'ambito
del FRIE, ai sensi dell'art. 12-ter della legge regionale n.  4/2005,
come inserito dal comma 11 del presente articolo; 
      f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel  settore
agricolo. 
    47.  Gli  atti  amministrativi   con   cui   si   dispongono   le
anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni  stesse
a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi. 
    48. Al fine di favorire  l'accesso  al  credito  da  parte  delle
piccole  e  medie  imprese  industriali,  artigianali,   commerciali,
turistiche  e  di  servizi,  il  Fondo  e'  autorizzato  altresi'  ad
acquistare obbligazioni, della durata non superiore a  sei  anni,  ai
sensi ovvero per le finalita' delle seguenti leggi regionali: 
      a) legge regionale n. 26/1995; 
      b) legge regionale n. 23/2001; 
      c) legge regionale n. 2/2002; 
      d) legge regionale n. 12/2002; 
      e) capo  I  della  legge  regionale  n.  4/2005,  e  successive
modifiche; 
      f) legge regionale n. 29/2005. 
    49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e
48 e' determinata dalla Giunta regionale con  propria  deliberazione,
fatto salvo quanto previsto al comma 50. 
    50. In sede di prima applicazione della presente legge: 
      a) alle attivita' di cui al comma 46, lettere a), b), c), e)  e
f), e' destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la
determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni
di cui al comma 46, nonche' delle somme da concedere  a  ciascuno  di
essi e' assunta dalla Giunta regionale; 
      b) alle attivita' di cui al comma 46, lettera d), e'  destinata
una somma complessiva pari a 50 milioni di euro; 
      c) alle attivita' di cui al comma 48  e'  destinata  una  somma
complessiva pari a 150 milioni di  euro;  la  Giunta  regionale,  con
propria deliberazione, determina l'allocazione delle risorse  di  cui
al presente comma per l'attuazione di quanto disposto dal comma 48. 
    51. Per dare attuazione  a  quanto  previsto  dal  comma  48,  il
gestore del Fondo e' autorizzato a stipulare con l'istituto emittente
apposita  convenzione,  su  conforme   deliberazione   della   Giunta
regionale, per la disciplina delle  modalita'  per  l'acquisto  e  il
rimborso delle obbligazioni, nonche' per l'utilizzo della provvista. 
    52. Il livello e le condizioni del  credito  da  assicurare  alle
piccole e medie imprese sono  disciplinati  da  appositi  regolamenti
regionali, previa deliberazione della Giunta  regionale,  assunta  di
concerto  fra  l'Assessore  regionale  alla  programmazione,  risorse
economiche e  finanziarie  e  l'Assessore  regionale  alle  attivita'
produttive, nel rispetto della normativa comunitaria  in  materia  di
aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i  termini  entro  cui
deve essere effettuato  il  rimborso  delle  obbligazioni,  entro  la
durata massima di cui al comma 48. 
    53. Il Fondo e' dotato di autonomia patrimoniale ed  e'  gestito,
con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo,  nel
rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche',  per
quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di  cui  all'art.
39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia  fiscale);
la gestione del Fondo deve evidenziare i  pagamenti  e  gli  incassi,
relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle  previste
dalla presente legge. 
    54. Il  gestore  del  Fondo  trasmette  annualmente  alla  Giunta
regionale il rendiconto annuale della gestione del  Fondo,  ai  sensi
della legge 25  novembre  1971,  n.  1041  (Gestioni  fuori  bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato),  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689  (Regolamento  per
la rendicontazione ed il  controllo  delle  gestioni  fuori  bilancio
autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9  della  legge  25
novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta  regionale
esercita, attraverso la Direzione  centrale  programmazione,  risorse
economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo. 
    55. Le risorse di cui al comma 40, lettera  a),  sono  trasferite
dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso  l'utilizzo  di
capitoli  di  spesa  appositamente  istituiti  e  gestiti  presso  la
Direzione centrale programmazione, risorse economiche e  finanziarie,
Servizio programmazione  e  affari  generali;  al  medesimo  Servizio
compete la gestione dei relativi capitoli di entrata. 
    56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa
necessario per il trasferimento delle risorse  al  Fondo  di  cui  al
comma 55 si provvede all'accertamento contestuale  di  un'entrata  di
pari importo a favore del bilancio regionale. 
    57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 e'
effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma  17,
della legge regionale n. 14/2003, in conseguenza dell'adozione  della
deliberazione di cui al comma 42. 
    58.  La  cessazione  del  Fondo  e'  disposta  con  decreto   del
Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto,
sono definite  le  disposizioni  concernenti  la  liquidazione  dello
stesso; al termine della liquidazione  tutte  le  risorse  del  Fondo
affluiscono al bilancio della Regione, con  imputazione  su  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 
    59. Per le finalita' di cui ai commi 39  e  40,  lettera  a),  e'
autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico
dell'unita' di bilancio 10.2.2.3461 e  del  capitolo  9900  di  nuova
istituzione nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio  per  l'anno  2009,
con la denominazione «Trasferimenti al  Fondo  di  rotazione  per  la
stabilizzazione  del  sistema  economico   regionale»,   e   con   lo
stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009. 
    60. In relazione al disposto di cui al comma  39  sono  istituiti
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio  pluriennale  per
gli anni 2009-2011  e  del  bilancio  per  l'anno  2009  l'unita'  di
bilancio 4.5.270 con la  denominazione  «Rientri  da  concessione  di
crediti» e il capitolo 999 con la  denominazione  «Rientri  derivanti
dall'applicazione dell'art. 14, comma 38, della  legge  regionale  n.
11/2009», e con lo stanziamento di 400 milioni  di  euro  per  l'anno
2009. 
    61. Nel caso in cui il Fondo regionale di garanzia per le PMI  di
cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005  sia  soggetto  a
escussione,  i  conseguenti  oneri  finanziari  sono  rimborsati  dal
bilancio  regionale,  con  riferimento  alle  unita'  di  bilancio  e
capitoli di cui al comma 3 del presente articolo.