Art. 17 
Finanziamento dei piani di azione locale delle  Comunita'  montane  e
  delle Province di Gorizia e Trieste 
    1. Per attivare anticipatamente gli  investimenti,  semplificando
le procedure amministrative e contrastare gli effetti  sociali  della
crisi economica in atto sulla societa' regionale utilizzando  risorse
regionali  gia'  stanziate  per  la  specifica  finalita',  ai   fini
dell'attuazione degli interventi previsti dai piani di azione  locale
di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008,  n.  4  (Norme  per  lo
sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti  per
il triennio 2009-2011 ai sensi dell'art. 7 della legge  regionale  n.
4/2008, e' autorizzata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.
21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50  euro,  in  ragione  di
7.248.287,50 euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro  per  ognuno
degli anni 2010 e 2011, con onere a carico  dell'unita'  di  bilancio
9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e  del  bilancio  per
l'anno 2009. 
    2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di  cui  al
comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 9.2.2.1158 e al  capitolo
1054 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 
    3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1,
secondo  le   disposizioni   della   legge   regionale   n.   4/2008,
l'Amministrazione regionale provvede  altresi'  con  le  risorse  del
Fondo nazionale per la montagna istituito con l'art. 2 della legge 31
gennaio 1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni  per  le  zone  montane),
iscritte  all'unita'  di  bilancio  9.2.2.1158  e   derivanti   dalle
assegnazioni delle quote annuali non impegnate,  comprese  quelle  da
iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011. 
    4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di  cui  al
comma 3 fanno carico all'unita' di bilancio 9.2.2.1158 e al  capitolo
1051 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 
    5. Gli interventi, anche di tipo contributivo, inseriti nei piani
di azione locale di cui al  comma  1  sono  attuati  dalle  Comunita'
montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, ai sensi dell'art. 10,
comma 4, lettera a), della legge regionale  n.  1/2006,  fatta  salva
diversa determinazione  in  merito  all'individuazione  del  soggetto
responsabile  dell'attuazione  dell'intervento  contenuta  nei  piani
medesimi ai sensi dell'art. 6,  comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale n. 4/2008. 
    6. La versione definitiva dei piani di cui al comma  1,  prevista
dall'art. 7, comma 5, della legge regionale  n.  4/2008,  conseguente
alla presentazione all'Amministrazione regionale, in  sede  di  prima
applicazione della legge regionale n. 4/2008,  delle  proposte  sulle
quali l'Amministrazione regionale abbia comunicato la  manifestazione
di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale  n.
4/2008, e' trasmessa dai Presidenti delle Comunita' montane  e  delle
Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non  oltre  trenta
giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Il  mancato
rispetto  del  suddetto  termine  comporta  che  i  piani  non  siano
finanziati dall'Amministrazione regionale.