Art. 17 Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunita' montane e delle Province di Gorizia e Trieste 1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla societa' regionale utilizzando risorse regionali gia' stanziate per la specifica finalita', ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2008, e' autorizzata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50 euro, in ragione di 7.248.287,50 euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per ognuno degli anni 2010 e 2011, con onere a carico dell'unita' di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della legge regionale n. 4/2008, l'Amministrazione regionale provvede altresi' con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte all'unita' di bilancio 9.2.2.1158 e derivanti dalle assegnazioni delle quote annuali non impegnate, comprese quelle da iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unita' di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. 5. Gli interventi, anche di tipo contributivo, inseriti nei piani di azione locale di cui al comma 1 sono attuati dalle Comunita' montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 1/2006, fatta salva diversa determinazione in merito all'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento contenuta nei piani medesimi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 4/2008. 6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 4/2008, conseguente alla presentazione all'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 4/2008, delle proposte sulle quali l'Amministrazione regionale abbia comunicato la manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 4/2008, e' trasmessa dai Presidenti delle Comunita' montane e delle Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta che i piani non siano finanziati dall'Amministrazione regionale.