Art. 19 Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 17/2008 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2008 e' sostituito dal seguente: «1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a predisporre un regime di aiuti de minimis nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione agli operatori del settore della pesca marittima di compensazioni conseguenti all'arresto definitivo ovvero di aiuti in materia di compensazione socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.». 2. Gli oneri di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unita' di bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione e' sostituita con la seguente «Ristoro, in regime di aiuti de minimis, ai pescatori per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, ovvero aiuti in materia di compensazione socio-economica».