Art. 19 
 
        Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 17/2008 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.  17/2008  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a  predisporre  un
regime di aiuti de minimis nel settore  della  pesca,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24  luglio  2007,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti de minimis nel settore  della  pesca  e  recante  modifica  del
regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione agli operatori  del
settore  della   pesca   marittima   di   compensazioni   conseguenti
all'arresto definitivo ovvero di aiuti in  materia  di  compensazione
socio-economica  nel  rispetto  della  programmazione   nazionale   e
comunitaria.». 
    2. Gli oneri di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n.
17/2008, come sostituito dal comma  1,  fanno  carico  all'unita'  di
bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo  6202  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2009-2011  e  del
bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione e'  sostituita  con  la
seguente «Ristoro, in regime di aiuti de minimis, ai pescatori per la
fuoriuscita precoce dal settore della pesca, ovvero aiuti in  materia
di compensazione socio-economica».