Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 13/2005 1. Alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 13 dell'articolo 11 e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle more di applicazione dell'art. 28 e comunque entro il 31 dicembre 2010, Puo' essere disposto il trasferimento di personale alle Autorita' d'ambito da parte delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorita' si sono avvalse per l'espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica professionale e del livello di inquadramento corrispondente a quello posseduto al momento del trasferimento.»; b) dopo il comma 2 dell'art. 12 e' inserito il seguente: «2-bis. Le Autorita' d'ambito sono autorita' espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), e del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), e successive modifiche, per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei loro programmi di intervento di cui al comma 2. Per tali opere le funzioni di autorita' espropriante possono essere delegate dall'Autorita' ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale cosi' come previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilita' disposta ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, puo' essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In tal caso l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessita' dell'approvazione regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.»; c) dopo il comma 5 dell'art. 24 e' inserito il seguente: «5-bis. Le Autorita' d'ambito, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' previste nei loro programmi di intervento di cui all'art. 12, comma 2, possono indire Conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al presente comma possono essere delegati dalle Autorita' ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.».