Art. 2 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 13/2005 
 
    1. Alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del
servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti  territoriali
ottimali  in  attuazione  della  legge  5   gennaio   1994,   n.   36
«Disposizioni in materia di  risorse  idriche»),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 13 dell'articolo 11 e' inserito il seguente: 
    «13-bis. Nelle more di applicazione dell'art. 28 e comunque entro
il 31  dicembre  2010,  Puo'  essere  disposto  il  trasferimento  di
personale alle Autorita' d'ambito da parte delle Province, dei Comuni
e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorita' si sono avvalse
per l'espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi  deve  essere
assicurato al personale trasferito il  mantenimento  della  qualifica
professionale e del livello di inquadramento corrispondente a  quello
posseduto al momento del trasferimento.»; 
      b) dopo il comma 2 dell'art. 12 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le Autorita'  d'ambito  sono  autorita'  espropriante  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione  per  pubblica  utilita'),  e  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita'),  e  successive
modifiche, per la realizzazione delle opere  pubbliche  previste  nei
loro programmi di intervento di cui al comma 2.  Per  tali  opere  le
funzioni  di   autorita'   espropriante   possono   essere   delegate
dall'Autorita' ai soggetti gestori  di  ciascun  ambito  territoriale
ottimale cosi' come previsto dall'art. 6, comma 8,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001.  Per   tali   opere   la
dichiarazione di pubblica utilita' disposta  ai  sensi  dell'art.  67
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica  dei
lavori pubblici), e successive modifiche, puo' essere assentita senza
la preventiva apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio.  In
tal  caso  l'approvazione  del   progetto   da   parte   del   Comune
territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo
strumento   urbanistico   senza   la   necessita'   dell'approvazione
regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001, cosi'  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 302/2002, le comunicazioni e le  notifiche  in
esso previste possono essere  effettuate  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'art.  23,
comma 1, lettera g), del  medesimo  decreto,  in  ordine  all'obbligo
della notifica al proprietario del decreto di esproprio  nelle  forme
degli atti processuali civili.»; 
      c) dopo il comma 5 dell'art. 24 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Le Autorita' d'ambito, limitatamente  alla  realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilita' previste nei loro programmi
di intervento di cui all'art. 12, comma 2, possono indire  Conferenze
di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso), e successive modifiche.  I  compiti  di  cui  al
presente comma possono essere delegati dalle  Autorita'  ai  soggetti
gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.».