Art. 23 
 
            Finanziamento al Fondo di sostegno al reddito 
                per le aziende artigiane dell'EBIART 
 
    1. Ai sensi dell'art. 68-bis della  legge  regionale  n.  12/2002
viene ulteriormente finanziato il Fondo di sostegno al reddito per le
aziende artigiane dell'EBIART (Ente bilaterale  artigianato)  con  un
importo di 500.000 euro per il sostegno al reddito degli imprenditori
artigiani, titolari di aziende fino a cinque dipendenti, che  abbiano
concordato,  per  i  propri  dipendenti  o  parte  di  essi,  con  le
organizzazioni sindacali il ricorso agli  ammortizzatori  sociali  di
cui al decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, e
successive modifiche, e a quanto previsto nell'Accordo quadro di  cui
al punto 6 dell'Accordo sottoscritto in data 29 aprile  2009  tra  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e  la
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  relativo  alla   concessione   degli
ammortizzatori in deroga nel 2009», sottoscritto il  13  maggio  2009
tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e le parti sociali. 
    2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la  spesa
di 500.000 euro per l'anno 2009  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.2.1.1011 e del capitolo 8603 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione  «Fondo
per il sostegno al reddito per le aziende  artigiane  dell'EBIART»  e
con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009. 
    3. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  2  si
provvede mediante prelevamento di pari importo a  carico  dell'unita'
di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello  stato
di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2009-2011 e del bilancio 2009.