Art. 24 
 
             Progetti a favore di lavoratori percettori 
                    di trattamenti previdenziali 
 
    1. In via sperimentale per  il  triennio  2009-2011,  nei  limiti
delle risorse di cui  al  comma  3,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche  che  promuovono
progetti  che  prevedono,  nel  rispetto  del  principio  delle  pari
opportunita' tra uomo e donna, prestazioni di  attivita'  socialmente
utili mediante l'utilizzo di  lavoratori  percettori  di  trattamenti
previdenziali. 
    2. Con  regolamento  regionale  sono  determinati  la  misura,  i
criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al  comma
1, nonche' le modalita' di presentazione dei progetti. 
    3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la  spesa
di 2.700.000 euro per l'anno 2009 a carico  dell'unita'  di  bilancio
8.5.1.1146 e del capitolo 4681 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2009-2011 e  del  bilancio  per  l'anno  2009  con  la  denominazione
«Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono  progetti  di
attivita'  socialmente  utili  mediante  l'utilizzo   di   lavoratori
percettori di trattamenti previdenziali» e  con  lo  stanziamento  di
2.700.000 euro per l'anno 2009. 
    4. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  3  si
provvede mediante prelevamento di pari importo a  carico  dell'unita'
di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello  stato
di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.