Art. 24 Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali 1. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomo e donna, prestazioni di attivita' socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali. 2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' di presentazione dei progetti. 3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unita' di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attivita' socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali» e con lo stanziamento di 2.700.000 euro per l'anno 2009. 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unita' di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.