Art. 25 
 
              Accelerazione di procedimenti in materia 
                     di formazione professionale 
 
    1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  provvedimenti  organici   di
adeguamento,  semplificazione  e  razionalizzazione  dei  regolamenti
vigenti  in  materia  di  formazione  professionale,  secondo  quanto
previsto dall'art. 8, comma 19, della legge regionale n. 17/2008, con
deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate,  con
riferimento a  interventi  formativi  gia'  avviati  che  coinvolgono
direttamente  le  imprese  regionali  in   attivita'   formative   di
lavoratori occupati e non occupati, specifiche disposizioni di deroga
dai termini temporali previsti per il completamento di progetti e  la
relativa rendicontazione, fermo restando il rispetto  dei  vincoli  e
delle  procedure  previste   dai   regolamenti   comunitari   recanti
disposizioni in materia di impiego del Fondo sociale europeo.