Art. 28 Norme in materia di edilizia residenziale 1. Nel caso di separazione personale dei coniugi il trasferimento della residenza di uno dei coniugi beneficiari di contributo non comporta la revoca del medesimo qualora il ricorso per la separazione venga presentato entro un anno dal trasferimento della residenza medesima. 2. I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi gia' restituite o in corso di restituzione. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).