Art. 28 
 
              Norme in materia di edilizia residenziale 
 
    1. Nel caso di separazione personale dei coniugi il trasferimento
della residenza di uno dei  coniugi  beneficiari  di  contributo  non
comporta la revoca del medesimo qualora il ricorso per la separazione
venga presentato entro un  anno  dal  trasferimento  della  residenza
medesima. 
    2.  I  provvedimenti  di  revoca  del  contributo  assunti  prima
dell'entrata in vigore della presente  legge  sono  annullati  previa
domanda da presentarsi entro il termine perentorio di  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
    3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  riassegnare  le
quote di contributo dagli  stessi  gia'  restituite  o  in  corso  di
restituzione. 
    4. Per le finalita' di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico
al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 11  della  legge
regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di
edilizia residenziale pubblica).