Art. 29 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica 1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della regionale n. 6/2003 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione. 1-ter. I contributi di cui comma 1-bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2009, non abbia pagato dal 1° luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficolta' finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali. 1-quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'art. 12 i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.». 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.10, comma 1-bis, della legge regionale n. 6/2003, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unita' di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.