Art. 29 
 
        Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 6/2003 
            in materia di edilizia residenziale pubblica 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della regionale  n.  6/2003  sono
inseriti i seguenti: 
    «1-bis. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere
contributi in conto capitale pari agli interessi di mora  maturati  e
non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati  antecedentemente
alla data di entrata in vigore della legge regionale 4  giugno  2009,
n. 11 (Misure urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici), per l'acquisto, la  costruzione,  il  completamento
della costruzione, il recupero o il completamento del recupero  della
casa di abitazione. 
    1-ter. I contributi di cui comma 1-bis sono concessi  ed  erogati
alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data
di entrata in vigore della legge  regionale  n.  11/2009,  non  abbia
pagato dal 1° luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai
piani  di  ammortamento,  per  difficolta'  finanziarie  dovute  alla
fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali. 
    1-quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge
regionale  n.  11/2009,  sono  definiti  con  regolamento  ai   sensi
dell'art.  12  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   e
l'erogazione dei contributi.». 
    2.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'art.10,  comma
1-bis, della legge regionale n. 6/2003, come inserito  dal  comma  1,
fanno carico all'unita' di bilancio 8.4.2.1144  e  al  capitolo  3273
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.