Art. 30 
 
                       Bic Sviluppo Italia FVG 
 
    1. Al fine di consentire la puntuale definizione delle previsioni
di cui al protocollo  d'intesa  finalizzato  al  trasferimento  della
proprieta' di Bic-Sviluppo Italia FVG SpA sottoscritto  tra  Regione,
Ministero  dello  sviluppo  economico   e   Agenzia   nazionale   per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo   sviluppo   d'impresa,   in
attuazione dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296  (Legge  finanziaria  2007),   l'Amministrazione   regionale   e'
autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale  Friulia  SpA  una
garanzia fidejussoria  in  relazione  alle  eventuali  sopravvenienze
passive o inesistenza di poste attive che non trovino gia'  copertura
nelle disposizioni contrattuali, nel limite  massimo  del  prezzo  di
cessione. 
    2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti termini
e modalita' della garanzia fidejussoria concessa. 
    3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di  cui  al
comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli
1547 e 1747 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.