Art. 30 Bic Sviluppo Italia FVG 1. Al fine di consentire la puntuale definizione delle previsioni di cui al protocollo d'intesa finalizzato al trasferimento della proprieta' di Bic-Sviluppo Italia FVG SpA sottoscritto tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in attuazione dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friulia SpA una garanzia fidejussoria in relazione alle eventuali sopravvenienze passive o inesistenza di poste attive che non trovino gia' copertura nelle disposizioni contrattuali, nel limite massimo del prezzo di cessione. 2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti termini e modalita' della garanzia fidejussoria concessa. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.